| (Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "attività agromeccanica": qualsiasi prestazione
d'opera che, effettuata con l'ausilio degli idonei mezzi
meccanici, sia diretta, o comunque utilizzata, per la
lavorazione dei fondi agricoli, per la raccolta, per la prima
trasformazione e per la conservazione dei prodotti ottenuti
dalla coltivazione degli stessi, su commissione dei relativi
proprietari o concessionari;
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b) "impresa agromeccanica": quella impresa che,
sia in forma individuale sia in forma di società, ha per
oggetto lo svolgimento di attività agromeccanica.
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