| (Registro regionale delle imprese
agromeccaniche).
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, le regioni istituiscono il registro regionale
delle imprese agromeccaniche.
2. L'iscrizione al registro, tenuto da un'apposita
commissione, è concessa previo accertamento della
qualificazione professionale dell'impresa e dell'idoneità
tecnica ed antinfortunistica del macchinario, delle
attrezzature e degli impianti di prima trasformazione.
3. L'iscrizione al registro ha validità di un anno ed è
rinnovabile.
4. Le regioni possono istituire corsi di formazione
professionale per l'esercizio dell'attività agromeccanica.
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