| PATRIZIA TOIA, Ministro per rapporti con il
Parlamento. Signor Presidente, in relazione alla mozione
concernente l'adozione di schemi di decreti legislativi e
l'esercizio del potere di nomina da parte del Governo,
presentata dall'onorevole Selva e da altri deputati, vorrei
precisare quanto segue.
I poteri e le procedure relativamente agli atti del
Parlamento e del Governo nella fase successiva al decreto di
scioglimento delle Camere sono ben noti a tutti i
parlamentari. Siamo infatti nella XIII legislatura e si può
contare su una prassi consolidata, basata sul dettato
costituzionale che è stato applicato in diverse circostanze.
Pensiamo, per esempio, al caso di scioglimento delle Camere
con un Governo dimissionario, al caso di scioglimento in
presenza di un Governo non dimissionario o anche al caso di
Governi nominati proprio per portare il paese alle elezioni:
tutte condizioni che la vita democratica del nostro paese ha
visto esercitate nell'ambito dell'attività del Governo e del
Parlamento.
Come è noto anche ai presentatori della mozione, che vi
hanno fatto riferimento con alcuni richiami legislativi, il
secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione stabilisce
che i poteri delle Camere precedenti sono prorogati fino a
quando non siano riunite le nuove Camere. Si versa quindi in
un regime di prorogatio, che come tale non può che
implicare - per la continuità dei poteri - alcune limitazioni:
le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti
costituzionalmente doverosi ovvero urgenti; per prassi gli
atti del Governo trasmessi ai fini dell'acquisizione del
parere parlamentare sono ritenuti ricevibili ed è consentita
l'espressione di pareri su atti del Governo. In proposito il
promemoria sui lavori parlamentari nei periodi di scioglimento
delle Camere, pubblicato dalla Camera nel gennaio 2001 e
richiamato anche dal collega Selva, è estremamente preciso ed
esaustivo; coglierei l'occasione per complimentarmi con i
funzionari della Camera che lo hanno predisposto.
Il Governo adotta linee di comportamento di norma
contenute in una circolare del Presidente del Consiglio dei
ministri;
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si vedano, da ultimo, le circolari del 19 gennaio 1994 e del
12 gennaio 1996, emanate dai Presidenti del Consiglio pro
tempore, rispettivamente, onorevole Carlo Azeglio Ciampi e
onorevole Lamberto Dini. In particolare, per prassi
consolidata e condivisa dalla dottrina, il Consiglio dei
ministri in queste fasi non esamina nuovi disegni di legge
salvo quelli imposti dagli obblighi internazionali o
comunitari; ove ricorrano i presupposti di necessità e urgenza
di cui all'articolo 77 della Costituzione, il Consiglio dei
ministri può procedere all'approvazione di decreti-legge; al
fine di evitare la scadenza di termini provvede, inoltre, agli
adempimenti prescritti dalla Costituzione, dalla legge n. 400
del 1988 e dalle leggi di delega per l'approvazione - anche in
via preliminare - dei decreti legislativi. Ho sottolineato
questi aspetti perché il punto delle leggi delega che
prevedono l'emanazione di decreti legislativi è espressamente
richiamato nella mozione. Possono altresì essere deliberati
regolamenti governativi o ministeriali imposti da leggi entro
determinate scadenze ovvero richiesti come condizioni di
operatività delle pubbliche amministrazioni. E' di tutta
evidenza, infatti, la necessità di evitare che dalla mancata
emanazione di norme secondarie derivino rallentamenti o
inconvenienti per l'attività della pubblica amministrazione,
che si risolvano in un danno per i cittadini. Credo che anche
questo corrisponda alla necessità di tutelare il bene comune e
di prestare la dovuta attenzione agli interessi dei cittadini.
Riguardo alle nomine di dirigenti pubblici, di
amministratori di enti, istituti o agenzie, come è noto, in
periodo di prorogatio esse si limitano a quelle
necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti
ovvero derivano da esigenze funzionali non procrastinabili per
assicurare pienezza e continuità all'azione amministrativa.
Per completezza di informazione, con riferimento a quanto
affermato nelle premesse della mozione, preciso - ma credo che
i colleghi lo sappiano - che le nomine effettuate dal Governo
sono tutte rispettose delle procedure previste dalle vigenti
disposizioni e sono state disposte in attuazione dei
regolamenti ministeriali approvati a seguito di parere
favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, non
potendosi lasciare prive di titolari le funzioni dirigenziali
connesse alla ristrutturazione delle diverse branche della
pubblica amministrazione ed essendo necessario coprire i posti
vacanti.
I colleghi che fanno parte della Commissione affari
costituzionali, della "bicameralina" o delle Commissioni
parlamentari che seguono tutte queste vicende sanno bene che
questi regolamenti, alcuni approvati recentemente, comportano
necessariamente l'affidamento di funzioni dirigenziali,
altrimenti si lascerebbero scoperti alcuni uffici per mesi,
provocando non solo un rallentamento dell'attività, ma anche
una incertezza per quanto attiene alle funzioni e una mancanza
di titolarità.
Ecco perché questi regolamenti esplicano ora i loro
effetti in termini di attribuzione delle funzioni
dirigenziali, per una concatenazione degli atti legislativi e
dei provvedimenti indicati nelle premesse.
Non vi è, quindi, una volontà di adottarli adesso, ma vi è
un susseguirsi di provvedimenti e di atti che portano
temporalmente alla necessità di adottarli. Mi riferisco
all'esempio fatto a proposito del Ministero dei beni culturali
ed anche al regolamento per la ristrutturazione degli uffici
del dicastero agricolo che, come sapete bene, è stata una
vicenda molto lunga ed anche molto sollecitata da tutta la
dirigenza, non credo per interessi personali, ma per
l'esigenza di lavorare in una situazione di chiarezza e in un
quadro di attribuzione di competenze.
Penso anche - ma qui siamo nel caso dei decreti
legislativi e non delle nomine -, per affinità di materia, al
Ministero dell'agricoltura. Nelle premesse si parla della
preoccupazione per un numero esagerato di schemi di decreti
legislativi, ma sappiamo tutti che dopo una approvazione
travagliata la legge sull'ordinamento dei mercati, della quale
una parte significativa interessa anche l'agricoltura, con un
provvedimento che ha
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subito tre o quattro letture ed ha seguito un percorso lungo
tra Camera e Senato, vede ora maturare le condizioni per una
sua applicazione.
Non si è trattato di una pervicace azione del Governo, ma
di un'aspettativa proveniente dal tavolo agricolo alimentare,
al quale non siedono politici e ministri, tesi solo a mettere
in atto provvedimenti per chissà quali oscuri interessi, ma
anche le forze produttive alle quali tutti ci rivolgiamo. In
questo tavolo, con la presenza di tutte le componenti della
filiera, si chiede che si inizino a predisporre gli strumenti
regolamentari applicativi delle riforme che riguardano la
pesca, l'agricoltura e le foreste, varando i decreti
legislativi, in base alle deleghe contenute in questo
provvedimento.
Per quanto superfluo, vorrei ricordare anche che l'attuale
Governo non è dimissionario e, pur con le considerazioni sopra
svolte e nell'ambito di una corretta autodisciplina, conserva
la pienezza delle proprie funzioni e - starei per dire - la
pienezza dei doveri che deve svolgere.
La mozione dunque, ad avviso del Governo, non è
condivisibile. Da un lato, infatti, pone questioni già da
tempo regolamentate e definite in una consolidata prassi, sia
in sede parlamentare che governativa; dall'altro, tende a
ridurre a mera ordinaria amministrazione l'attività di un
Governo che è nella pienezza delle sue funzioni e che, negando
anche la potestà di emanazione di decreti e regolamenti,
parrebbe essere in contrasto non solo con i precedenti, ma con
la stessa volontà del Parlamento che ha approvato delle leggi
che sono la fonte dell'attività di decretazione. Quindi, da un
lato, vi è un Parlamento che approva delle leggi e conferisce
deleghe al Governo, con la fissazione dei tempi; dall'altro,
vi è un Parlamento che sembrerebbe chiedere di non esercitare
queste responsabilità.
Mi sia permessa una sola aggiunta. Anch'io non voglio fare
polemiche e, nonostante lei non lo abbia creduto, ho ascoltato
le sue argomentazioni non solo con doverosa attenzione, ma
anche con interesse.
Ritengo contraddittorio quello che lei ha detto alla
nomina dei dirigenti. Siamo qui, forse più di uno, dirigenti
di pubblica amministrazione e sappiamo cosa vuol dire essere
funzionari con il senso del dovere, della responsabilità e
dell'autonomia della dirigenza. Non capisco quindi come si
possa, da un lato, sostenere che i dirigenti vanno posti in
condizione di realizzare il bene della nazione e di svolgere
la loro attività in autonomia e, dall'altro, temere che il
fatto che siano nominati ora, e non dal futuro Governo, li
metta in una condizione di non autonomia. Secondo me, dovrebbe
essere una condizione migliore perché, una volta nominati,
hanno una responsabilità autonoma, una certezza della loro
competenza e della loro responsabilità e non un'amovibilità,
il che li pone in una condizione di maggiore libertà. Invece
si chiede che poi possano essere nominati nuovi dirigenti ma,
come lei ha detto, l'alta dirigenza, quella con competenze più
vicine all'indirizzo del livello politico, sarà sottoposta a
conferma da parte dei parlamentari che siederanno in
quest'aula in rappresentanza del prossimo Parlamento, mentre
le seconde fasce e tutti i livelli dirigenziali dovrebbero
essere rinominati da un Governo: sarebbe quella la condizione
della loro autonomia e non invece quella di essere stati
nominati precedentemente? In queste parole trovo, da un lato,
contraddittorietà e, dall'altro, scarsa fiducia nella nostra
dirigenza pubblica che credo, invece, meriti stima, fiducia
nella sua capacità di svolgere in modo autonomo i propri
compiti, qualunque sia stato il Governo a nominarla sulla base
di criteri corretti.
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