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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194643
STA0871-0859
Somm. e Sten. d'Aula n. 871 del 6 marzo 2001 (STA13-871)
(suddiviso in 882 Unità Documento)
Unità Documento n.859 (che inizia a pag.167 dello stampato)
(il TITOLO si trova nell'Unità Documento n.851)
DISCUSSIONE: 1 - 00514. ...(Intervento del Governo) LAVASS
...DISCUSSIONE: 1 - 00514. ...(Intervento del Governo)
PATRIZIA TOIA, Ministro per rapporti con il Parlamento. ZZGOV GOVERNO
PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI
ZZSTA ZZRES ZZSTA060301 ZZSTA010306 ZZSTA000301 ZZSTA000001 ZZSTA871 ZZ13 ZZDI ZZLL
    PATRIZIA TOIA,  Ministro per rapporti con il
  Parlamento.  Signor Presidente, in relazione alla mozione
  concernente l'adozione di schemi di decreti legislativi e
  l'esercizio del potere di nomina da parte del Governo,
  presentata dall'onorevole Selva e da altri deputati, vorrei
  precisare quanto segue.
     I poteri e le procedure relativamente agli atti del
  Parlamento e del Governo nella fase successiva al decreto di
  scioglimento delle Camere sono ben noti a tutti i
  parlamentari.  Siamo infatti nella XIII legislatura e si può
  contare su una prassi consolidata, basata sul dettato
  costituzionale che è stato applicato in diverse circostanze.
  Pensiamo, per esempio, al caso di scioglimento delle Camere
  con un Governo dimissionario, al caso di scioglimento in
  presenza di un Governo non dimissionario o anche al caso di
  Governi nominati proprio per portare il paese alle elezioni:
  tutte condizioni che la vita democratica del nostro paese ha
  visto esercitate nell'ambito dell'attività del Governo e del
  Parlamento.
     Come è noto anche ai presentatori della mozione, che vi
  hanno fatto riferimento con alcuni richiami legislativi, il
  secondo comma dell'articolo 61 della Costituzione stabilisce
  che i poteri delle Camere precedenti sono prorogati fino a
  quando non siano riunite le nuove Camere.  Si versa quindi in
  un regime di  prorogatio,  che come tale non può che
  implicare - per la continuità dei poteri - alcune limitazioni:
  le Camere sciolte si limitano a compiere gli atti ritenuti
  costituzionalmente doverosi ovvero urgenti; per prassi gli
  atti del Governo trasmessi ai fini dell'acquisizione del
  parere parlamentare sono ritenuti ricevibili ed è consentita
  l'espressione di pareri su atti del Governo.  In proposito il
  promemoria sui lavori parlamentari nei periodi di scioglimento
  delle Camere, pubblicato dalla Camera nel gennaio 2001 e
  richiamato anche dal collega Selva, è estremamente preciso ed
  esaustivo; coglierei l'occasione per complimentarmi con i
  funzionari della Camera che lo hanno predisposto.
     Il Governo adotta linee di comportamento di norma
  contenute in una circolare del Presidente del Consiglio dei
  ministri;
 
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  si vedano, da ultimo, le circolari del 19 gennaio 1994 e del
  12 gennaio 1996, emanate dai Presidenti del Consiglio  pro
  tempore,  rispettivamente, onorevole Carlo Azeglio Ciampi e
  onorevole Lamberto Dini.  In particolare, per prassi
  consolidata e condivisa dalla dottrina, il Consiglio dei
  ministri in queste fasi non esamina nuovi disegni di legge
  salvo quelli imposti dagli obblighi internazionali o
  comunitari; ove ricorrano i presupposti di necessità e urgenza
  di cui all'articolo 77 della Costituzione, il Consiglio dei
  ministri può procedere all'approvazione di decreti-legge; al
  fine di evitare la scadenza di termini provvede, inoltre, agli
  adempimenti prescritti dalla Costituzione, dalla legge n. 400
  del 1988 e dalle leggi di delega per l'approvazione - anche in
  via preliminare - dei decreti legislativi.  Ho sottolineato
  questi aspetti perché il punto delle leggi delega che
  prevedono l'emanazione di decreti legislativi è espressamente
  richiamato nella mozione.  Possono altresì essere deliberati
  regolamenti governativi o ministeriali imposti da leggi entro
  determinate scadenze ovvero richiesti come condizioni di
  operatività delle pubbliche amministrazioni.  E' di tutta
  evidenza, infatti, la necessità di evitare che dalla mancata
  emanazione di norme secondarie derivino rallentamenti o
  inconvenienti per l'attività della pubblica amministrazione,
  che si risolvano in un danno per i cittadini.  Credo che anche
  questo corrisponda alla necessità di tutelare il bene comune e
  di prestare la dovuta attenzione agli interessi dei cittadini.
     Riguardo alle nomine di dirigenti pubblici, di
  amministratori di enti, istituti o agenzie, come è noto, in
  periodo di  prorogatio  esse si limitano a quelle
  necessarie perché vincolate nei tempi da leggi o regolamenti
  ovvero derivano da esigenze funzionali non procrastinabili per
  assicurare pienezza e continuità all'azione amministrativa.
     Per completezza di informazione, con riferimento a quanto
  affermato nelle premesse della mozione, preciso - ma credo che
  i colleghi lo sappiano - che le nomine effettuate dal Governo
  sono tutte rispettose delle procedure previste dalle vigenti
  disposizioni e sono state disposte in attuazione dei
  regolamenti ministeriali approvati a seguito di parere
  favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, non
  potendosi lasciare prive di titolari le funzioni dirigenziali
  connesse alla ristrutturazione delle diverse branche della
  pubblica amministrazione ed essendo necessario coprire i posti
  vacanti.
     I colleghi che fanno parte della Commissione affari
  costituzionali, della "bicameralina" o delle Commissioni
  parlamentari che seguono tutte queste vicende sanno bene che
  questi regolamenti, alcuni approvati recentemente, comportano
  necessariamente l'affidamento di funzioni dirigenziali,
  altrimenti si lascerebbero scoperti alcuni uffici per mesi,
  provocando non solo un rallentamento dell'attività, ma anche
  una incertezza per quanto attiene alle funzioni e una mancanza
  di titolarità.
     Ecco perché questi regolamenti esplicano ora i loro
  effetti in termini di attribuzione delle funzioni
  dirigenziali, per una concatenazione degli atti legislativi e
  dei provvedimenti indicati nelle premesse.
     Non vi è, quindi, una volontà di adottarli adesso, ma vi è
  un susseguirsi di provvedimenti e di atti che portano
  temporalmente alla necessità di adottarli.  Mi riferisco
  all'esempio fatto a proposito del Ministero dei beni culturali
  ed anche al regolamento per la ristrutturazione degli uffici
  del dicastero agricolo che, come sapete bene, è stata una
  vicenda molto lunga ed anche molto sollecitata da tutta la
  dirigenza, non credo per interessi personali, ma per
  l'esigenza di lavorare in una situazione di chiarezza e in un
  quadro di attribuzione di competenze.
     Penso anche - ma qui siamo nel caso dei decreti
  legislativi e non delle nomine -, per affinità di materia, al
  Ministero dell'agricoltura.  Nelle premesse si parla della
  preoccupazione per un numero esagerato di schemi di decreti
  legislativi, ma sappiamo tutti che dopo una approvazione
  travagliata la legge sull'ordinamento dei mercati, della quale
  una parte significativa interessa anche l'agricoltura, con un
  provvedimento che ha
 
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  subito tre o quattro letture ed ha seguito un percorso lungo
  tra Camera e Senato, vede ora maturare le condizioni per una
  sua applicazione.
     Non si è trattato di una pervicace azione del Governo, ma
  di un'aspettativa proveniente dal tavolo agricolo alimentare,
  al quale non siedono politici e ministri, tesi solo a mettere
  in atto provvedimenti per chissà quali oscuri interessi, ma
  anche le forze produttive alle quali tutti ci rivolgiamo.  In
  questo tavolo, con la presenza di tutte le componenti della
  filiera, si chiede che si inizino a predisporre gli strumenti
  regolamentari applicativi delle riforme che riguardano la
  pesca, l'agricoltura e le foreste, varando i decreti
  legislativi, in base alle deleghe contenute in questo
  provvedimento.
     Per quanto superfluo, vorrei ricordare anche che l'attuale
  Governo non è dimissionario e, pur con le considerazioni sopra
  svolte e nell'ambito di una corretta autodisciplina, conserva
  la pienezza delle proprie funzioni e - starei per dire - la
  pienezza dei doveri che deve svolgere.
     La mozione dunque, ad avviso del Governo, non è
  condivisibile.  Da un lato, infatti, pone questioni già da
  tempo regolamentate e definite in una consolidata prassi, sia
  in sede parlamentare che governativa; dall'altro, tende a
  ridurre a mera ordinaria amministrazione l'attività di un
  Governo che è nella pienezza delle sue funzioni e che, negando
  anche la potestà di emanazione di decreti e regolamenti,
  parrebbe essere in contrasto non solo con i precedenti, ma con
  la stessa volontà del Parlamento che ha approvato delle leggi
  che sono la fonte dell'attività di decretazione.  Quindi, da un
  lato, vi è un Parlamento che approva delle leggi e conferisce
  deleghe al Governo, con la fissazione dei tempi; dall'altro,
  vi è un Parlamento che sembrerebbe chiedere di non esercitare
  queste responsabilità.
     Mi sia permessa una sola aggiunta.  Anch'io non voglio fare
  polemiche e, nonostante lei non lo abbia creduto, ho ascoltato
  le sue argomentazioni non solo con doverosa attenzione, ma
  anche con interesse.
     Ritengo contraddittorio quello che lei ha detto alla
  nomina dei dirigenti.  Siamo qui, forse più di uno, dirigenti
  di pubblica amministrazione e sappiamo cosa vuol dire essere
  funzionari con il senso del dovere, della responsabilità e
  dell'autonomia della dirigenza.  Non capisco quindi come si
  possa, da un lato, sostenere che i dirigenti vanno posti in
  condizione di realizzare il bene della nazione e di svolgere
  la loro attività in autonomia e, dall'altro, temere che il
  fatto che siano nominati ora, e non dal futuro Governo, li
  metta in una condizione di non autonomia.  Secondo me, dovrebbe
  essere una condizione migliore perché, una volta nominati,
  hanno una responsabilità autonoma, una certezza della loro
  competenza e della loro responsabilità e non un'amovibilità,
  il che li pone in una condizione di maggiore libertà.  Invece
  si chiede che poi possano essere nominati nuovi dirigenti ma,
  come lei ha detto, l'alta dirigenza, quella con competenze più
  vicine all'indirizzo del livello politico, sarà sottoposta a
  conferma da parte dei parlamentari che siederanno in
  quest'aula in rappresentanza del prossimo Parlamento, mentre
  le seconde fasce e tutti i livelli dirigenziali dovrebbero
  essere rinominati da un Governo: sarebbe quella la condizione
  della loro autonomia e non invece quella di essere stati
  nominati precedentemente?  In queste parole trovo, da un lato,
  contraddittorietà e, dall'altro, scarsa fiducia nella nostra
  dirigenza pubblica che credo, invece, meriti stima, fiducia
  nella sua capacità di svolgere in modo autonomo i propri
  compiti, qualunque sia stato il Governo a nominarla sulla base
  di criteri corretti.
 
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