| 1. Al coniuge superstite, ai figli, ai nipoti ed in loro
mancanza ai congiunti fino al quarto grado di coloro che,
dall'8 settembre 1943 al 10 febbraio 1947 in Istria, in
Dalmazia o nelle province dell'attuale confine orientale, sono
stati soppressi e infoibati, è concessa, a domanda ed a
titolo onorifico senza assegni, una apposita insegna metallica
con relativo diploma.
2. Agli infoibati sono assimilati, a tutti gli effetti,
gli scomparsi e quanti, nello stesso periodo e nelle stesse
zone, sono stati soppressi mediante annegamento, fucilazione,
massacro, attentato, in qualsiasi modo perpetrati. Il
riconoscimento può essere concesso anche ai congiunti dei
cittadini italiani che persero la vita dopo il 10 febbraio
1947, ed entro l'anno 1950, qualora la morte sia sopravvenuta
in conseguenza di torture, deportazioni e prigionia.
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