| Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Le domande vanno presentate entro il limite di dieci
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dopo il completamento dei lavori della Commissione di cui
all'articolo 3, tutta la documentazione raccolta viene messa
liberamente a disposizione degli studiosi.
2. 1. (Testo così modificato nel corso della
seduta) Di Bisceglie, Moroni, Ruffino.
(Approvato)
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