| 1. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è
costituita una commissione di nove membri, presieduta dal
Presidente del Consiglio dei ministri o da persona da lui
delegata, dai capi servizio degli uffici storici degli stati
maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, da
due rappresentanti del comitato per le onoranze ai caduti
delle foibe, da un esperto designato dall'istituto regionale
per la storia del movimento di liberazione nel Friuli-Venezia
Giulia o dall'Istituto storico per l'età moderna e
contemporanea, da un esperto designato dalla Federazione delle
associazioni degli esuli dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia, nonché da un funzionario del Ministero
dell'interno. La partecipazione ai lavori della commissione
avviene a titolo gratuito. La commissione esclude dal
riconoscimento i congiunti di vittime perite ai sensi
dell'articolo 1 per le quali sia stato accertato, con
sentenza, il compimento di efferati delitti contro la
persona.
2. La commissione nell'esame delle domande può avvalersi
delle testimonianze, scritte e orali, dei superstiti e
dell'opera e del parere consultivo di esperti e di
studiosi, anche segnalati dalle associazioni degli
esuli.
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