| (Iscrizione al registro regionale
delle imprese agromeccaniche).
1. Per la prima iscrizione al registro di cui all'articolo
5 e per i successivi rinnovi le imprese interessate debbono,
alle condizioni e con le modalità che saranno fissate dalle
regioni, dichiarare la tipologia delle lavorazioni meccaniche
che intendono effettuare e le caratteristiche della dotazione
tecnica di cui si avvalgono, nonché le unità lavorative da
impiegare.
2. Contestualmente alle indicazioni di cui al comma 1, le
imprese interessate sono tenute a presentare la seguente
documentazione:
a) l'iscrizione alla camera di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competente per
territorio;
b) la copia della denuncia di inizio attività ai
fini dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e del certificato
di attribuzione del numero di partita IVA;
c) l'avvenuta copertura dei rischi di
responsabilità civile per danni a terzi derivanti dall'impiego
del macchinario con il quale si realizza l'attività
agromeccanica;
d) l'atto notorio riportante l'elenco delle
macchine e delle attrezzature meccaniche di cui l'impresa è
proprietaria e le copie delle relative fatture d'acquisto,
nonché, se previsti, dei documenti per l'immatricolazione o la
targatura.
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