| (Albo nazionale degli esportatori di prodotti
ortofrutticoli ed agrumari).
1. Sono abrogati la legge 25 gennaio 1966, n. 31, e il
decreto-legge 11 settembre 1967, n. 794, convertito, con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 1967, n. 1000.
2. Al comma 7 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998,
n. 128, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, lettera
b), della legge 5 febbraio 1999, n. 25, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) le parole: "nelle regioni dove la percentuale
della produzione lorda vendibile
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ortofrutticola controllata dalle organizzazioni di produttori
riconosciute al 31 dicembre 1997 è inferiore al 35 per cento"
sono sostituite dalle seguenti: "nelle regioni dove il valore
della produzione ortofrutticola commercializzabile complessiva
delle organizzazioni di produttori riconosciute al 31 dicembre
1997 è inferiore al 35 per cento della produzione lorda
vendibile totale regionale";
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"Nelle regioni Molise e Valle d'Aosta si applicano in ogni
caso i parametri previsti dal suddetto regolamento (CE) n.
412/97".
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