| (Mutui).
1. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30
aprile 1998, n. 173, come sostituito dall'articolo 128, comma
1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il primo
periodo, sono inseriti i seguenti: "I soggetti di cui al primo
periodo, che abbiano in essere mutui per i quali non siano
trascorsi cinque anni di ammortamento, beneficiano delle rate
di concorso nel pagamento degli interessi non maturati solo
nei limiti delle risorse che si rendano disponibili a seguito
della ricontrattazione di questi. Gli istituti di credito, nei
contratti relativi a mutui assistiti, non possono richiedere
garanzie cosiddette "collaterali", in denaro o in titoli di
credito, specie se emessi dallo stesso istituto, in aggiunta
alle normali modalità di garanzia dei mutui o prestiti, in
particolare se contratti nell'ambito di attività agricole e
imprenditoriali".
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