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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194703
ALA0871-0037
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.37 (che inizia a pag.17 dello stampato)
...C6559; C6903, C6915. TESTIASS
...C6559; C6903, C6915.
(A.C. 6559 - Sezione 5) ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Art. 5.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Società di forestazione controllate dal Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
  Trasferimento di risorse finanziarie alla regione
  Calabria).
     1.  Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo
  21, comma 1, del decreto-legge
 
                              Pag. 18
 
  8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
  n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti
  in essere delle società di forestazione già controllate dalla
  società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in
  liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in
  vigore della presente legge.
     2.  Qualora le regioni territorialmente competenti non
  subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro
  il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i
  liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi
  dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
  successive modificazioni, procedono agli atti necessari per
  l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle
  società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti
  contrattuali.
     3.  Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare
  con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione
  ambientale nei settori della manutenzione del territorio,
  della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito
  dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione
  Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione
  del Comitato interministeriale per la programmazione economica
  (CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in
  aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio
  della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del
  bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per
  l'anno 2001.
     4.  All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001
  mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
  di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
  1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
  luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella
  D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
     5.  L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di
  Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di
  Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e
  Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi
  in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale
  per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e
  forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al
  Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono
  devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche
  agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della
  riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
  Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle
  strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e
  forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma
  4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
  modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337.  Qualora le
  regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta
  entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti
  alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per
  la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime
  per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione
  agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in
  materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.
     6.  Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della
  legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di
  tre mesi.
     7.  Per la prosecuzione degli interventi relativi al
  progetto speciale promozionale per le aree interne del
  Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
  tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6
  agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla
  Gazzetta Ufficiale  n. 255 del 29 ottobre 1999, è
  autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
  anni 2001 e 2002.
     8.  Per la prosecuzione degli interventi relativi al
  progetto speciale per gli interventi di forestazione
  produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico
  della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE
  n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50
  miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
     9.  Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130
  miliardi per ciascuno degli
 
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  anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione
  dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1^ marzo 1986,
  n. 64.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0037 TIPDOC=P DOCTIT=0032 COMM= TX PAGINIZ=0017 RIGINIZ=056 PAGFIN=0019 RIGFIN=004 UPAG=NO PAGEIN=17 PAGEFIN=19 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0037 TIPDOCP DOCTIT0032 NDOC0032



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