| (Società di forestazione controllate dal Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Trasferimento di risorse finanziarie alla regione
Calabria).
1. Il termine del 31 dicembre 1994, di cui all'articolo
21, comma 1, del decreto-legge
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8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995,
n. 104, relativo al trasferimento alle regioni dei contratti
in essere delle società di forestazione già controllate dalla
società Finanziaria agricola meridionale (FINAM) spa in
liquidazione, è fissato in tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
2. Qualora le regioni territorialmente competenti non
subentrino nei rapporti contrattuali di cui al comma 1 entro
il termine perentorio indicato al medesimo comma 1, i
liquidatori delle società di forestazione, nominati ai sensi
dell'articolo 6 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e
successive modificazioni, procedono agli atti necessari per
l'estinzione di tutti i rapporti giuridici facenti capo alle
società, anche mediante cessione a terzi dei rapporti
contrattuali.
3. Per gli oneri conseguenti agli interventi da attuare
con l'accordo di programma-quadro per la riqualificazione
ambientale nei settori della manutenzione del territorio,
della forestazione e difesa del suolo sottoscritto nell'ambito
dell'intesa istituzionale di programma tra Governo e regione
Calabria, stipulata il 19 ottobre 1999, previa approvazione
del Comitato interministeriale per la programmazione economica
(CIPE) nella riunione del 29 settembre 1999, è autorizzata, in
aggiunta alle risorse già disponibili, a carico del bilancio
della regione Calabria, e alle risorse trasferite a carico del
bilancio dello Stato, la spesa di 66.000 milioni di lire per
l'anno 2001.
4. All'onere di cui al comma 3 si provvede per l'anno 2001
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n. 236, come da ultimo rifinanziata dalla Tabella
D della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. L'Istituto di sperimentazione per la pioppicoltura di
Casale Monferrato e connesse unità di ricerca forestale di
Roma-Casalotti e aziende sperimentali di Mezzi, Cesurni e
Ovile, nonché l'azienda di San Giovanni Arcimusa, già concessi
in comodato nell'ambito della liquidazione dell'Ente nazionale
per la cellulosa e per la carta e della Società agricola e
forestale per le piante da cellulosa e da carte - SAF spa al
Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono
devoluti a titolo gratuito al Ministero delle politiche
agricole e forestali per essere utilizzati nell'ambito della
riforma degli istituti di ricerca e sperimentazione agraria.
Fino all'attuazione di tale riforma al personale addetto alle
strutture devolute al Ministero delle politiche agricole e
forestali si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma
4, del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 240, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1995, n. 337. Qualora le
regioni nel cui territorio sono situati ne facciano richiesta
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, gli altri beni patrimoniali non occorrenti
alla liquidazione dell'Ente nazionale per la cellulosa e per
la carta sono devoluti a titolo gratuito alle regioni medesime
per essere destinati ad attività di ricerca e sperimentazione
agraria ed all'adempimento dei loro fini istituzionali in
materia di forestazione, agricoltura e tutela ambientale.
6. Il termine di cui al comma 26 dell'articolo 45 della
legge 23 dicembre 1998, n. 448, è ulteriormente prorogato di
tre mesi.
7. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
progetto speciale promozionale per le aree interne del
Mezzogiorno per la valorizzazione dei prodotti agricoli
tipici, approvato con deliberazione del CIPE n. 132 del 6
agosto 1999, pubblicata nel supplemento ordinario n. 189 alla
Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1999, è
autorizzata la spesa di lire 80 miliardi per ciascuno degli
anni 2001 e 2002.
8. Per la prosecuzione degli interventi relativi al
progetto speciale per gli interventi di forestazione
produttiva e protettiva nelle aree a rischio idrogeologico
della Campania, approvato con la citata deliberazione del CIPE
n. 132 del 6 agosto 1999, è autorizzata la spesa di lire 50
miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002.
9. Agli oneri derivanti dai commi 7 e 8, pari a lire 130
miliardi per ciascuno degli
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anni 2001 e 2002, si provvede mediante riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 1^ marzo 1986,
n. 64.
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