| (Formazione in agricoltura).
1. Nel settore agrario, agli effetti dell'articolo 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, sono realizzati corsi di istruzione e di
formazione tecnica superiore secondo le modalità stabilite
dall'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, e nel
limite del fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.
Il Ministro della pubblica istruzione di concerto con il
Ministro delle politiche agricole e forestali, per la
programmazione e la vigilanza dell'attività di formazione in
agricoltura, istituisce, presso il Ministero della pubblica
istruzione, un comitato con la partecipazione delle parti
sociali. Agli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento del comitato di cui al precedente periodo si
provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio
del Ministero della pubblica istruzione.
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