| (Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri
prodotti agricoli).
1. Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione
di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai
produttori che adempiono alle condizioni previste per la
immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le
modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella
forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985,
n. 401.
2. Il contrassegno e le relative modalità di applicazione,
nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro
tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n.
125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è
disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n.
401.
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