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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194705
ALA0871-0039
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.39 (che inizia a pag.19 dello stampato)
...C6559; C6903, C6915. TESTIASS
...C6559; C6903, C6915.
(A.C. 6559 - Sezione 7) ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Art. 7.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Applicazione della legge 24 luglio 1985, n. 401, ad altri
                     prodotti agricoli).
     1.  Il pegno sui prodotti lattiero-caseari a denominazione
  di origine a lunga stagionatura può essere costituito dai
  produttori che adempiono alle condizioni previste per la
  immissione in consumo di tali prodotti, oltre che con le
  modalità previste dall'articolo 2786 del codice civile, nella
  forma e con le modalità previste dalla legge 24 luglio 1985,
  n. 401.
     2.  Il contrassegno e le relative modalità di applicazione,
  nonché le disposizioni concernenti i registri e la loro
  tenuta, sono stabiliti con decreto dei Ministri
  dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle
  politiche agricole e forestali, da adottare entro sei mesi
  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
     3.  Fermo quanto previsto dalla legge 10 aprile 1954, n.
  125, e dal decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto
  1955, n. 667, il pegno costituito ai sensi del comma 1 è
  disciplinato dalle disposizioni della legge 24 luglio 1985, n.
  401.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0039 TIPDOC=P DOCTIT=0032 COMM= TX PAGINIZ=0019 RIGINIZ=025 PAGFIN=0019 RIGFIN=048 UPAG=NO PAGEIN=19 PAGEFIN=19 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0039 TIPDOCP DOCTIT0032 NDOC0032



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