| (Prevenzione e contrasto
del fenomeno del bracconaggio).
1. Al fine di tutelare la fauna selvatica e di prevenire e
contrastare le violazioni di carattere penale riconducibili al
fenomeno del bracconaggio di cui all'articolo 30 della legge
11 febbraio 1992, n. 157, nonché ai fini di un rafforzamento
delle condizioni di sicurezza nelle aree rurali e montane, il
Corpo forestale dello Stato predispone il potenziamento
dell'attività di vigilanza svolta dal medesimo Corpo, ai sensi
dell'articolo 27, comma 2, della citata legge n. 157 del
1992.
2. Per l'attuazione del comma 1, ivi compresi le
indennità, i rimborsi per le spese di trasporto sostenute per
le missioni, i compensi per il lavoro straordinario, nonché le
attrezzature, gli automezzi e gli equipaggiamenti specifici
necessari per l'attività antibracconaggio,
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è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per ciascuno
degli anni 2001 e 2002 a favore del Corpo forestale dello
Stato. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 4
della legge 23 dicembre 1999, n. 499.
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