| (Modifica all'articolo 7 della legge
10 febbraio 1992, n. 164).
1. Il primo periodo del comma 5 dell'articolo 7 della
legge 10 febbraio 1992, n. 164, come sostituito dall'articolo
1 della legge 16 giugno 1998, n. 193, è sostituito dai
seguenti: "E' consentito successivamente per i mosti e per i
vini ottenuti il passaggio dal livello di classificazione più
elevato a quelli inferiori (da DOCG a DOC a IGT). E' inoltre
consentito il passaggio sia da DOCG ad altra DOCG, sia da DOC
ad altra DOC, sia da una IGT ad altra IGT, purché le
denominazioni di origine e le indicazioni geografiche, per le
quali si effettua il passaggio orizzontale, si trovino nella
medesima area viticola ed il prodotto abbia i requisiti
prescritti per la denominazione prescelta e quest'ultima sia
territorialmente più estesa rispetto a quella di
provenienza".
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