| (Integrazione del finanziamento di cui all'articolo 2,
comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 499).
1. Lo stanziamento previsto dall'articolo 2, comma 2,
della legge 23 dicembre 1999,
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n. 499, è incrementato di lire 89 miliardi per l'anno 2000 e
di lire 100 miliardi annue per ciascuno degli anni 2001 e
2002, destinate al cofinanziamento delle azioni e dei
programmi previsti dall'articolo 2, comma 7, della medesima
legge n. 499 del 1999.
2. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, determinato in lire 89 miliardi per l'anno 2000 e in
lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 2001 e 2002, si
provvede, per l'anno 2000, mediante corrispondente riduzione
dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche
agricole e forestali, e, per gli anni 2001 e 2002, mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
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