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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194716
ALA0871-0050
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.50 (che inizia a pag.22 dello stampato)
...C6559; C6903, C6915. TESTIASS
...C6559; C6903, C6915.
(A.C. 6559 - Sezione 18) ARTICOLO 18 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 6559 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE
Art. 18.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Calamità naturali ed eccezionali avversità
                        atmosferiche).
     1.  E' autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno
  2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti
  maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti
  dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15
  ottobre 1981, n. 590.
     2.  Con apposito decreto del Ministro delle politiche
  agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
  entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
  legge, si provvede alla definizione delle modalità volte
  all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori
  crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo
  fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14
  febbraio 1992, n. 185.
     3.  Nel Documento di programmazione economico-finanziaria
  successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro
  delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono
  definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle
  disposizioni di cui al medesimo comma 2.
     4.  La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del
  Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma
  dell'articolo 11, comma 3, lettera  f),  della legge 5
  agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica
  l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del
  Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base
  del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al
  comma 2.
     5.  A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in
  attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui
  alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il
  credito di soccorso sono comunque concessi in forma
  attualizzata.
     6.  Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
  forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
  Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
  e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
  determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle
  disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
     7.  All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
  provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
  iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
  nell'ambito dell'unità
 
                              Pag. 23
 
  previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
  stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
  della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
  parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero delle politiche agricole e forestali.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0050 TIPDOC=P DOCTIT=0032 COMM= TX PAGINIZ=0022 RIGINIZ=025 PAGFIN=0023 RIGFIN=006 UPAG=NO PAGEIN=22 PAGEFIN=23 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0050 TIPDOCP DOCTIT0032 NDOC0032



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