| (Calamità naturali ed eccezionali avversità
atmosferiche).
1. E' autorizzata la spesa di lire 436 miliardi per l'anno
2000 a saldo dell'importo della regolarizzazione dei crediti
maturati dalle regioni e dalle province autonome nei confronti
dello Stato fino all'anno 1992 in attuazione della legge 15
ottobre 1981, n. 590.
2. Con apposito decreto del Ministro delle politiche
agricole e forestali, di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, si provvede alla definizione delle modalità volte
all'accertamento, anche in via compensativa, degli ulteriori
crediti delle regioni e delle province autonome per il periodo
fino al 31 dicembre 1999, in attuazione della legge 14
febbraio 1992, n. 185.
3. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria
successivo all'accertamento di cui al comma 2, nel quadro
delle più generali compatibilità della finanza pubblica, sono
definiti gli indirizzi e le modalità per l'attuazione delle
disposizioni di cui al medesimo comma 2.
4. La legge finanziaria, in attuazione degli indirizzi del
Documento di programmazione economico-finanziaria ed a norma
dell'articolo 11, comma 3, lettera f), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, indica
l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento del
Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura anche sulla base
del fabbisogno determinato ai sensi del decreto di cui al
comma 2.
5. A decorrere dalle assegnazioni per l'anno 2000, in
attesa della riforma del Fondo di solidarietà nazionale di cui
alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, i contributi per il
credito di soccorso sono comunque concessi in forma
attualizzata.
6. Con decreti del Ministro delle politiche agricole e
forestali, adottati di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
determinati i criteri e le modalità di utilizzazione delle
disponibilità finanziarie di cui ai commi 1 e 2.
7. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002,
nell'ambito dell'unità
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previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle politiche agricole e forestali.
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