| (Coordinamento delle attività in materia di prodotti
agricoli tipici e di qualità).
1. Per il coordinamento delle funzioni di valorizzazione,
sostegno e promozione dei prodotti agricoli tipici e di
qualità, nonché per la gestione degli stanziamenti allo scopo
destinati, il Ministro delle politiche agricole e forestali si
avvale dell'organismo istituito dal comma 4- bis
dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 1999, n. 488,
introdotto dall'articolo 123 della legge 23 dicembre 2000, n.
388, per il cui funzionamento è autorizzata la spesa di lire
1.800 milioni annue a valere sui fondi di cui al comma 2 del
medesimo articolo 59.
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