| (Condono previdenziale agricolo).
1. I soggetti di cui all'articolo 76, comma 1, della legge
23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni, che, a
seguito della presentazione della domanda di regolarizzazione
della propria posizione debitoria per premi previdenziali ed
assistenziali, hanno provveduto al pagamento della prima delle
rate semestrali consecutive previste ed hanno omesso il
pagamento della seconda e terza rata, possono provvedere al
versamento delle rate scadute e degli interessi legali
maturati entro il 30 giugno 2001 in relazione alla scadenza
della quarta rata semestrale.
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