| (Rimborsi a favore di singoli produttori).
1. A favore dei singoli produttori che per il periodo
1995-1996 hanno versato un prelievo maggiore di quello
successivamente determinato a seguito della rettifica della
compensazione nazionale prevista dall'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 1^ dicembre 1997, n. 411, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1998, n. 5, e che non
abbiano recuperato tali somme in sede dei successivi
conguagli, l'organismo nazionale di intervento nel mercato
agricolo è autorizzato a provvedere alla restituzione di
quanto risulti versato in eccesso, con onere a carico della
gestione finanziaria AIMA, capitolo 2002, a richiesta degli
interessati.
| |