| (Ospitalità rurale familiare).
1. Le regioni, nell'ambito delle iniziative finalizzate
allo sviluppo rurale e alla valorizzazione della
multifunzionalità
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della aziende, possono disciplinare l'attività relativa al
servizio di alloggio e di prima colazione nella propria
abitazione. Qualora dette attività abbiano carattere
professionale e continuativo e siano esercitate da
imprenditori agricoli, rientrano tra le attività
agrituristiche.
2. Le regioni, nell'ambito delle previsioni del comma 1,
determinano, con propria legge, le caratteristiche degli
immobili che possono essere utilizzati per l'attività di cui
al comma 1, nonché le caratteristiche di professionalità e di
continuità dell'attività. Ogni persona fisica non può essere
titolare di più di un'autorizzazione all'esercizio di tale
attività.
3. Il requisito della prevalenza dei prodotti propri e di
prodotti di aziende agricole della zona nei pasti
somministrati nell'ambito di un'attività agrituristica si
applica anche per le attività di ospitalità rurale.
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