| 1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di
cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le
loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo
quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
2. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui
al comma 1 del presente articolo le categorie di porti
marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
3. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili
appartenenti al demanio marittimo statale e affidati in
gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai
consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per
attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore
della presente legge.
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