Banche dati professionali (ex 3270)
Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194730
ALA0871-0064
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.64 (che inizia a pag.26 dello stampato)
...C379; C2356, C4142. TESTIASS
...C379; C2356, C4142.
...(A.C. 379 - sezione 1) EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
     Sopprimerlo.
  1. 1.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento Dalla Chiesa, Galletti Gardiol, Pecoraro Scanio,
  Scalia, Saraceni.
                                                (Approvato)
       Sostituirlo con il seguente:
                           Art. 1.
     1.  I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di
  cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le
  loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo
  quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
     2.  Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni i porti
  lacuali e fluviali, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti
  al demanio statale di cui all'articolo 822 del codice civile,
  nonché i canali appartenenti al demanio dello Stato o delle
  regioni.
 
                              Pag. 27
 
     3.  Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui
  al comma 1 del presente articolo le categorie di porti
  marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
  a)  e  b),  della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
     4.  Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
  interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili
  appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale statale
  e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi
  meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente
  utilizzati per attività marittimo-portuale, lacuale e fluviale
  alla data di entrata in vigore della presente legge.
     5.  Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio
  statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio
  dei comuni.  Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
  tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al
  demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende
  dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più
  effettivamente utilizzati per attività.
  Testo alternativo del relatore di minoranza, on.
  Balocchi.
     Sopprimere il comma 1.
  1. 2.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
       Al comma 1, sopprimere le parole:  di cui
  all'articolo 28 del codice della navigazione.
  1. 129.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Al comma 1, sopprimere le parole:  nonché le loro
  pertinenze.
  1. 128.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Al comma 1, dopo le parole:  nonché le loro
  pertinenze,  aggiungere le seguenti:  i porti lacuali
  attribuiti al demanio della regione ai sensi dell'articolo 11
  della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
  modificazioni, i fiumi, i laghi ed i torrenti appartenenti al
  demanio statale, di cui all'articolo 822 del codice civile, i
  canali appartenenti al demanio dello Stato e della regione.
  1. 133.  Ciapusci.
       Al comma 1, sopprimere le parole:  salvo quanto
  disposto al comma 2 del presente articolo.
  1. 127.  Turroni.
     Sopprimere il comma 2.
  1. 3.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
       Al comma 2, sostituire le parole:  Non possono  con
  la seguente:  Possono.
  1. 130.  Turroni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a
  30 metri.
  1. 4.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a
  40 metri.
  1. 6.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
 
                              Pag. 28
 
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a
  50 metri.
  1. 9.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a
  20 metri.
  1. 8.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a
  30 metri.
  1. 5.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a
  40 metri.
  1. 7.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione
  superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 12.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione
  superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 11.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare
  superiore a 4 chilometri.
  1. 10.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare
  superiore a 3 chilometri.
  1. 14.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare
  superiore a 2 chilometri.
  1. 15.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
 
                              Pag. 29
 
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione
  superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 18.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione
  superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 19.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione
  superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.
  1. 20.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare
  superiore a 2 chilometri.
  1. 16.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare
  superiore a 3 chilometri.
  1. 17.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare
  superiore a 4 chilometri.
  1. 13.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui estensione superficiale sia
  superiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 21.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui estensione superficiale sia
  superiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 22.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui estensione
 
                              Pag. 30
 
  superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.
  1. 23.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a
  2 chilometri.
  1. 24.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a
  3 chilometri.
  1. 25.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a
  4 chilometri.
  1. 26.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia
  inferiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 32.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia
  inferiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 31.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia
  inferiore a 4 chilometri quadrati.
  1. 30.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui estensione lineare sia inferiore a
  2 chilometri.
  1. 29.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui estensione lineare sia inferiore a
  3 chilometri.
  1. 28.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la
 
                              Pag. 31
 
  cui estensione lineare sia inferiore a 4 chilometri.
  1. 27.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 90
  metri.
  1. 33.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 80
  metri.
  1. 34.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 50
  metri.
  1. 35.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a
  90 metri.
  1. 36.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a
  80 metri.
  1. 37.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a
  50 metri.
  1. 38.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui profondità massima sia inferiore a
  90 metri.
  1. 39.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la cui profondità massima sia inferiore a
  70 metri.
  1. 40.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle lagune la
 
                              Pag. 32
 
  cui profondità massima sia inferiore a 50 metri.
  1. 41.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia
  inferiore a 50 metri.
  1. 42.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia
  inferiore a 40 metri.
  1. 43.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia
  inferiore a 30 metri.
  1. 44.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia
  inferiore a 30 metri.
  1. 45.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia
  inferiore a 20 metri.
  1. 46.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia
  inferiore a 10 metri.
  1. 47.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia inferiore a
  900 metri.
  1. 48.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia inferiore a
  700 metri.
  1. 49.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi
 
                              Pag. 33
 
  la cui ampiezza sia inferiore a 500 metri.
  1. 50.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 30
  metri.
  1. 51.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 40
  metri.
  1. 52.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Non si applicano le disposizioni di cui al
  comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 50
  metri.
  1. 53.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia
  superiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 54.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cuiestensione superficiale sia
  superiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 55.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia
  superiore a 4 chilometri quadrati.
  1. 56.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia
  superiore a 2 chilometri.
  1. 57.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia
  superiore a 3 chilometri.
  1. 58.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui
 
                              Pag. 34
 
  estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.
  1. 59.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia
  superiore a 30 metri.
  1. 60.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia
  superiore a 40 metri.
  1. 61.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia
  superiore a 50 metri.
  1. 62.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia
  superiore a 30 metri.
  1. 63.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia
  superiore a 40 metri.
  1. 64.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia
  superiore a 50 metri.
  1. 65.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a
  30 metri.
  1. 66.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.   Dopo il comma 2,
  aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a
  40 metri.
  1. 67.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
 
                              Pag. 35
 
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a
  50 metri.
  1. 68.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 30
  metri.
  1. 69.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 40
  metri.
  1. 70.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 50
  metri.
  1. 71.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 2
  chilometri.
  1. 72.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 3
  chilometri.
  1. 73.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 4
  chilometri.
  1. 74.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia
  superiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 75.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia
  superiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 76.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono escluse dal trasferimento di cui al
  comma 1 le spiagge la cui estensione
 
                              Pag. 36
 
  superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.
  1. 77.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 30
  metri.
  1. 78.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 40
  metri.
  1. 79.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 50
  metri.
  1. 80.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 30
  metri.
  1. 81.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 40
  metri.
  1. 82.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 50
  metri.
  1. 83.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 2
  chilometri.
  1. 84.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 3
  chilometri.
  1. 85.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 4
  chilometri.
  1. 86.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
 
                              Pag. 37
 
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 2
  chilometri quadrati.
  1. 87.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 3
  chilometri quadrati.
  1. 88.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Sono esclusi dal trasferimento di cui al
  comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 4
  chilometri quadrati.
  1. 89.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni in dissesto finanziario.
  1. 90.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con meno di trecentomila abitanti.
  1. 91.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con meno di duecentomila abitanti.
  1. 92.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con meno di centomila abitanti.
  1. 93.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con più di seimila abitanti.
  1. 111.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con più di tremila abitanti.
  1. 112.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con più di duemila abitanti.
  1. 113.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
 
                              Pag. 38
 
     Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con meno di seimila abitanti.
  1. 94.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
     Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con meno di tremila abitanti.
  1. 95.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
     Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
     2- bis.  Le disposizioni di cui al comma 1 non si
  applicano ai comuni con meno di duemila abitanti.
  1. 96.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
  massima sia inferiore a 30 metri.
  1. 114.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
  massima sia inferiore a 40 metri.
  1. 115.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
  massima sia inferiore a 50 metri.
  1. 116.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
  minima sia inferiore a 30 metri.
  1. 117.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
  minima sia inferiore a 40 metri.
  1. 118.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
  minima sia inferiore a 50 metri.
  1. 119.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni
 
                              Pag. 39
 
  di estensione superficiale superiore a 4 chilometri
  quadrati.
  1. 120.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione
  superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.
  1. 121.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione
  superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.
  1. 122.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare
  superiore a 3 chilometri.
  1. 123.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare
  superiore a 2 chilometri.
  1. 124.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare
  superiore a 1 chilometro.
  1. 125.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
       2- bis.  Non possono costituire oggetto del
  trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione
  superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.
  1. 126.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Sopprimere il comma 3.
  1. 97.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese Paissan,
  Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
  Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere la parola:  interessati.
  1. 98.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere le parole:  tutte le aree
  e.
  1. 99.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere la parole:  e i beni immobili
  e mobili.
  1. 131.  Turroni.
 
                              Pag. 40
 
     Al comma 3, sopprimere la parole:  immobili e.
  1. 100.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere la parola:  e mobili.
  1. 101.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
       Al comma 3, dopo le parole:  appartenenti al demanio
  marittimo statale  aggiungere le seguenti:  lacuale e
  fluviale.
  1. 134.  Ciapusci.
     Al comma 3, sopprimere le parole:  e affidati in
  gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai
  consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per
  attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore
  della presente legge.
  1. 102.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere le parole:  agli enti.
  1. 103.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere la parola:  alle aziende dei
  mezzi meccanici.
  1. 104.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere le parole:  e ai consorzi.
  1. 105.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sopprimere le parole:  qualora non siano
  più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale
  alla data di entrata in vigore della presente legge.
  1. 106.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, dopo le parole:  marittimo-portuale
  aggiungere le seguenti:  e turistico-ricreativa.
  1. 132.  Turroni.
     Al comma 3, sopprimere le parole:  alla data di
  entrata in vigore della presente legge.
  1. 107.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sostituire le parole:  alla data di
  entrata in vigore della presente legge  con le seguenti:
  a partire dal 1980.
  1. 108.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Al comma 3, sostituire le parole:  alla data di
  entrata in vigore della presente legge  con le seguenti:
  a partire dal 1985.
  1. 109.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
 
                              Pag. 41
 
     Al comma 3, sostituire le parole:  alla data di
  entrata in vigore della presente legge  con le seguenti:
  a partire dal 1990.
  1. 110.  Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
  Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
  Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
         4.  Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni le
  aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale,
  nonché le loro pertinenze.
  1. 135.  Ciapusci.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0064 TIPDOC=P DOCTIT=0062 COMM= FTX PAGINIZ=0026 RIGINIZ=026 PAGFIN=0041 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=26 PAGEFIN=41 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0064 TIPDOCP DOCTIT0062 NDOC0062



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