| Sopprimerlo.
1. 1. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento Dalla Chiesa, Galletti Gardiol, Pecoraro Scanio,
Scalia, Saraceni.
(Approvato)
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1.
1. I beni appartenenti al demanio marittimo statale, di
cui all'articolo 28 del codice della navigazione, nonché le
loro pertinenze, sono trasferiti al demanio dei comuni, salvo
quanto disposto al comma 2 del presente articolo.
2. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni i porti
lacuali e fluviali, i fiumi, i laghi e i torrenti appartenenti
al demanio statale di cui all'articolo 822 del codice civile,
nonché i canali appartenenti al demanio dello Stato o delle
regioni.
Pag. 27
3. Non possono costituire oggetto del trasferimento di cui
al comma 1 del presente articolo le categorie di porti
marittimi nazionali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere
a) e b), della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
interessati tutte le aree e i beni immobili e mobili
appartenenti al demanio marittimo, lacuale e fluviale statale
e affidati in gestione agli enti, alle aziende dei mezzi
meccanici e ai consorzi qualora non siano più effettivamente
utilizzati per attività marittimo-portuale, lacuale e fluviale
alla data di entrata in vigore della presente legge.
5. Le aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio
statale, nonché le loro pertinenze, sono trasferiti al demanio
dei comuni. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni
tutte le aree e i beni immobili e mobili appartenenti al
demanio statale e affidati in gestione agli enti, alle aziende
dei mezzi meccanici e ai consorzi, qualora non siano più
effettivamente utilizzati per attività.
Testo alternativo del relatore di minoranza, on.
Balocchi.
Sopprimere il comma 1.
1. 2. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 1, sopprimere le parole: di cui
all'articolo 28 del codice della navigazione.
1. 129. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 1, sopprimere le parole: nonché le loro
pertinenze.
1. 128. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 1, dopo le parole: nonché le loro
pertinenze, aggiungere le seguenti: i porti lacuali
attribuiti al demanio della regione ai sensi dell'articolo 11
della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive
modificazioni, i fiumi, i laghi ed i torrenti appartenenti al
demanio statale, di cui all'articolo 822 del codice civile, i
canali appartenenti al demanio dello Stato e della regione.
1. 133. Ciapusci.
Al comma 1, sopprimere le parole: salvo quanto
disposto al comma 2 del presente articolo.
1. 127. Turroni.
Sopprimere il comma 2.
1. 3. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 2, sostituire le parole: Non possono con
la seguente: Possono.
1. 130. Turroni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a
30 metri.
1. 4. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a
40 metri.
1. 6. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Pag. 28
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui profondità massima sia superiore a
50 metri.
1. 9. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a
20 metri.
1. 8. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a
30 metri.
1. 5. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui profondità minima sia superiore a
40 metri.
1. 7. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione
superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.
1. 12. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione
superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.
1. 11. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare
superiore a 4 chilometri.
1. 10. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare
superiore a 3 chilometri.
1. 14. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione lineare
superiore a 2 chilometri.
1. 15. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Pag. 29
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione
superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.
1. 18. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione
superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.
1. 19. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione
superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.
1. 20. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare
superiore a 2 chilometri.
1. 16. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare
superiore a 3 chilometri.
1. 17. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i lidi di estensione lineare
superiore a 4 chilometri.
1. 13. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui estensione superficiale sia
superiore a 2 chilometri quadrati.
1. 21. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui estensione superficiale sia
superiore a 3 chilometri quadrati.
1. 22. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui estensione
Pag. 30
superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.
1. 23. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a
2 chilometri.
1. 24. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a
3 chilometri.
1. 25. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le scogliere la cui estensione lineare sia superiore a
4 chilometri.
1. 26. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia
inferiore a 2 chilometri quadrati.
1. 32. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia
inferiore a 3 chilometri quadrati.
1. 31. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui estensione superficiale sia
inferiore a 4 chilometri quadrati.
1. 30. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui estensione lineare sia inferiore a
2 chilometri.
1. 29. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui estensione lineare sia inferiore a
3 chilometri.
1. 28. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la
Pag. 31
cui estensione lineare sia inferiore a 4 chilometri.
1. 27. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 90
metri.
1. 33. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 80
metri.
1. 34. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui ampiezza sia inferiore a 50
metri.
1. 35. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a
90 metri.
1. 36. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a
80 metri.
1. 37. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui profondità minima sia inferiore a
50 metri.
1. 38. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui profondità massima sia inferiore a
90 metri.
1. 39. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la cui profondità massima sia inferiore a
70 metri.
1. 40. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle lagune la
Pag. 32
cui profondità massima sia inferiore a 50 metri.
1. 41. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia
inferiore a 50 metri.
1. 42. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia
inferiore a 40 metri.
1. 43. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità massima sia
inferiore a 30 metri.
1. 44. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia
inferiore a 30 metri.
1. 45. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia
inferiore a 20 metri.
1. 46. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui profondità minima sia
inferiore a 10 metri.
1. 47. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia inferiore a
900 metri.
1. 48. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia inferiore a
700 metri.
1. 49. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi
Pag. 33
la cui ampiezza sia inferiore a 500 metri.
1. 50. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 30
metri.
1. 51. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 40
metri.
1. 52. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non si applicano le disposizioni di cui al
comma 1 alle foci dei fiumi la cui ampiezza sia superiore a 50
metri.
1. 53. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia
superiore a 2 chilometri quadrati.
1. 54. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cuiestensione superficiale sia
superiore a 3 chilometri quadrati.
1. 55. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui estensione superficiale sia
superiore a 4 chilometri quadrati.
1. 56. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia
superiore a 2 chilometri.
1. 57. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui estensione lineare sia
superiore a 3 chilometri.
1. 58. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui
Pag. 34
estensione lineare sia superiore a 4 chilometri.
1. 59. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia
superiore a 30 metri.
1. 60. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia
superiore a 40 metri.
1. 61. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui profondità minima sia
superiore a 50 metri.
1. 62. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia
superiore a 30 metri.
1. 63. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia
superiore a 40 metri.
1. 64. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le aree golenali la cui profondità massima sia
superiore a 50 metri.
1. 65. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese, Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a
30 metri.
1. 66. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni. Dopo il comma 2,
aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a
40 metri.
1. 67. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Pag. 35
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui profondità massima sia superiore a
50 metri.
1. 68. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 30
metri.
1. 69. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 40
metri.
1. 70. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui profondità minima sia superiore a 50
metri.
1. 71. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 2
chilometri.
1. 72. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 3
chilometri.
1. 73. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui estensione lineare sia superiore a 4
chilometri.
1. 74. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia
superiore a 2 chilometri quadrati.
1. 75. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui estensione superficiale sia
superiore a 3 chilometri quadrati.
1. 76. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono escluse dal trasferimento di cui al
comma 1 le spiagge la cui estensione
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superficiale sia superiore a 4 chilometri quadrati.
1. 77. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 30
metri.
1. 78. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 40
metri.
1. 79. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti la cui profondità minima sia superiore a 50
metri.
1. 80. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 30
metri.
1. 81. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 40
metri.
1. 82. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti la cui profondità massima sia superiore a 50
metri.
1. 83. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 2
chilometri.
1. 84. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 3
chilometri.
1. 85. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti di estensione lineare superiore a 4
chilometri.
1. 86. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
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Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 2
chilometri quadrati.
1. 87. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 3
chilometri quadrati.
1. 88. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Sono esclusi dal trasferimento di cui al
comma 1 i porti di estensione superficiale superiore a 4
chilometri quadrati.
1. 89. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni in dissesto finanziario.
1. 90. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con meno di trecentomila abitanti.
1. 91. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con meno di duecentomila abitanti.
1. 92. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con meno di centomila abitanti.
1. 93. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con più di seimila abitanti.
1. 111. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con più di tremila abitanti.
1. 112. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con più di duemila abitanti.
1. 113. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
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Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con meno di seimila abitanti.
1. 94. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con meno di tremila abitanti.
1. 95. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:
2- bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si
applicano ai comuni con meno di duemila abitanti.
1. 96. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
massima sia inferiore a 30 metri.
1. 114. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
massima sia inferiore a 40 metri.
1. 115. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
massima sia inferiore a 50 metri.
1. 116. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
minima sia inferiore a 30 metri.
1. 117. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
minima sia inferiore a 40 metri.
1. 118. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni la cui profondità
minima sia inferiore a 50 metri.
1. 119. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni
Pag. 39
di estensione superficiale superiore a 4 chilometri
quadrati.
1. 120. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione
superficiale superiore a 3 chilometri quadrati.
1. 121. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione
superficiale superiore a 2 chilometri quadrati.
1. 122. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare
superiore a 3 chilometri.
1. 123. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare
superiore a 2 chilometri.
1. 124. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 i seni di estensione lineare
superiore a 1 chilometro.
1. 125. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2- bis. Non possono costituire oggetto del
trasferimento di cui al comma 1 le rade di estensione
superficiale superiore a 4 chilometri quadrati.
1. 126. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Sopprimere il comma 3.
1. 97. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese Paissan,
Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol, Pecoraro
Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere la parola: interessati.
1. 98. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere le parole: tutte le aree
e.
1. 99. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere la parole: e i beni immobili
e mobili.
1. 131. Turroni.
Pag. 40
Al comma 3, sopprimere la parole: immobili e.
1. 100. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere la parola: e mobili.
1. 101. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, dopo le parole: appartenenti al demanio
marittimo statale aggiungere le seguenti: lacuale e
fluviale.
1. 134. Ciapusci.
Al comma 3, sopprimere le parole: e affidati in
gestione agli enti, alle aziende dei mezzi meccanici e ai
consorzi qualora non siano più effettivamente utilizzati per
attività marittimo-portuale alla data di entrata in vigore
della presente legge.
1. 102. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere le parole: agli enti.
1. 103. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere la parola: alle aziende dei
mezzi meccanici.
1. 104. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere le parole: e ai consorzi.
1. 105. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sopprimere le parole: qualora non siano
più effettivamente utilizzati per attività marittimo-portuale
alla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 106. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, dopo le parole: marittimo-portuale
aggiungere le seguenti: e turistico-ricreativa.
1. 132. Turroni.
Al comma 3, sopprimere le parole: alla data di
entrata in vigore della presente legge.
1. 107. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sostituire le parole: alla data di
entrata in vigore della presente legge con le seguenti:
a partire dal 1980.
1. 108. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Al comma 3, sostituire le parole: alla data di
entrata in vigore della presente legge con le seguenti:
a partire dal 1985.
1. 109. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Pag. 41
Al comma 3, sostituire le parole: alla data di
entrata in vigore della presente legge con le seguenti:
a partire dal 1990.
1. 110. Turroni, De Benetti, Procacci, Leccese,
Paissan, Boato, Cento, Dalla Chiesa, Galletti, Gardiol,
Pecoraro Scanio, Scalia, Saraceni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Sono altresì trasferiti al demanio dei comuni le
aree ed i beni dismessi appartenenti al demanio statale,
nonché le loro pertinenze.
1. 135. Ciapusci.
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