| (Pronuncia in camera di consiglio).
1. L'articolo 375 del codice di procedura civile è
sostituito dal seguente:
"Art. 375. - (Pronuncia in camera di consiglio). -
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia con ordinanza in camera di consiglio quando
riconosce di dovere:
1) dichiarare l'inammissibilità del ricorso;
2) ordinare l'integrazione del contraddittorio o
disporre che sia eseguita lanotificazione dell'impugnazione a
norma dell'articolo 332;
3) dichiarare l'estinzione del processo per avvenuta
rinuncia a norma dell'articolo 390;
4) pronunciare in ordine all'estinzione del processo
in ogni altro caso;
5) pronunciare sulle istanze di regolamento di
competenza e di giurisdizione.
La Corte, sia a sezioni unite che a sezione semplice,
pronuncia sentenza in camera di consiglio quando il ricorso è
manifestamente fondato o quando riconosce di doverne
pronunciare il rigetto per manifesta infondatezza dei motivi
previsti nell'articolo 360.
La Corte, se ritiene che non ricorrano le ipotesi di cui
al primo e al secondo comma, rinvia la causa alla pubblica
udienza.
Le conclusioni del pubblico ministero, almeno venti giorni
prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio, sono
notificate agli avvocati delle parti, che hanno facoltà di
presentare memorie entro il termine di cui all'articolo 378 e
di essere sentiti, se compaiono, nei casi previsti al primo
comma, numeri 1) e 4), e al secondo comma".
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