| (Diritto all'equa riparazione).
1. Chi ha subìto un danno patrimoniale o non patrimoniale
per effetto di violazione della Convenzione per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955,
n.848, sotto il profilo del mancato rispetto del termine
ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione, ha diritto ad una equa riparazione.
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2. Nell'accertare la violazione il giudice considera la
complessità del caso e, in relazione alla stessa, il
comportamento delle parti e del giudice del procedimento,
nonché quello di ogni altra autorità chiamata a concorrervi o
a comunque contribuire alla sua definizione.
3. Il giudice determina la riparazione a norma
dell'articolo 2056 del codice civile, osservando le
disposizioni seguenti:
a) rileva solamente il danno riferibile al periodo
eccedente il termine ragionevole di cui al comma 1;
b) il danno non patrimoniale è riparato, oltre che
con il pagamento di una somma di denaro, anche attraverso la
dichiarazione di cui deve essere disposta un'adeguata fase di
pubblicità.
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