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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194740
ALA0871-0074
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.74 (che inizia a pag.44 dello stampato)
...C7327; C3237. TESTIASS
...C7327; C3237.
(A.C. 7327 - Sezione 3) ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 7327 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 3.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
                       (Procedimento).
     1.  La domanda di equa riparazione si propone dinanzi alla
  corte di appello competente ai sensi dell'articolo 11 del
  codice di procedura penale a giudicare sulla responsabilità
  dei magistrati nel cui distretto è concluso o estinto
  relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento
  nel cui ambito la violazione si assume verificata.
     2.  La domanda si propone con ricorso depositato nella
  cancelleria della corte di appello, sottoscritto da un
  difensore munito di procura speciale e contenente gli elementi
  di cui all'articolo 125 del codice di procedura civile.
     3.  Il ricorso è proposto nei confronti del Ministro della
  giustizia quando si tratta di procedimenti del giudice
  ordinario, del Ministro della difesa quando si tratta di
  procedimenti del giudice militare, del Ministro delle finanze
  quando si tratta di procedimenti del giudice tributario.  Negli
  altri casi è proposto nei confronti del Presidente del
  Consiglio dei ministri.
 
                              Pag. 45
 
     4.  La corte di appello provvede ai sensi degli articoli
  737 e seguenti del codice di procedura civile.  Il ricorso,
  unitamente al decreto di fissazione della camera di consiglio,
  è notificato, a cura del ricorrente, all'amministrazione
  convenuta, presso l'Avvocatura dello Stato.  Tra la data della
  notificazione e quella della camera di consiglio deve
  intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
     5.  Le parti hanno facoltà di richiedere che la corte
  disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei
  documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata
  la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto,
  unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di
  consiglio se compaiono.  Sono ammessi il deposito di memorie e
  la produzione di documenti sino a cinque giorni prima della
  data in cui è fissata la camera di consiglio, ovvero sino al
  termine che è a tale scopo assegnato dalla corte a seguito di
  relativa istanza delle parti.
     6.  La corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del
  ricorso, decreto impugnabile per cassazione.  Il decreto è
  immediatamente esecutivo.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0074 TIPDOC=P DOCTIT=0065 COMM= TX PAGINIZ=0044 RIGINIZ=043 PAGFIN=0045 RIGFIN=021 UPAG=NO PAGEIN=44 PAGEFIN=45 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0074 TIPDOCP DOCTIT0065 NDOC0065



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