| (Norma transitoria).
1. Nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, coloro i quali abbiano già
tempestivamente presentato ricorso alla Corte europea dei
diritti dell'uomo, sotto il profilo del mancato rispetto del
termine ragionevole di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto
1955, n.848, possono presentare la domanda di cui all'articolo
3 della presente legge qualora non sia intervenuta una
decisione sulla ricevibilità da parte della predetta Corte
europea. In tal caso, il ricorso alla corte d'appello deve
contenere l'indicazione della data di presentazione del
ricorso alla predetta Corte europea.
2. La cancelleria del giudice adìto informa senza ritardo
il Ministero degli affari esteri di tutte le domande
presentate ai sensi dell'articolo 3 nel termine di cui al
comma 1 del presente articolo.
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