| (Disposizioni finanziarie).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, valutati in lire 1.270 milioni per l'anno 2000 e lire
7.623 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini
del bilancio
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triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero della giustizia.
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