| (Disposizioni finanziarie).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 7 - 1. All'onere derivante dall'attuazione della
presente legge, valutato in lire 12.705 milioni a decorrere
dall'anno 2002 si provvede mediante corrispondente riduzione
delle proiezioni dello stanziamento iscritto, ai fini del
bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità
previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello
stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento del medesimo
Ministero.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 1. (terza formulazione) La Commissione.
(Approvato)
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