| (Professori di terza fascia).
1. E' istituita la terza fascia dei professori
universitari.
2. I ricercatori universitari di ruolo e coloro che
saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di
reclutamento con bando pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale prima della data di entrata in vigore della
presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento
e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza
fascia dei professori universitari, previa verifica positiva,
con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e
dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre
anni, anche non consecutivi. Le facoltà indiranno tre sessioni
di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella
terza fascia dei professori universitari.
3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico
della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati
nella terza fascia docente continuano ad applicarsi le norme
rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e
di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente
legge.
4. Per l'accesso alla terza fascia si applica la
procedura di valutazione comparativa prevista per i
ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,
integrata con lo svolgimento di una prova didattica. Nelle
procedure di valutazione comparativa per la copertura dei
posti di professore di prima e seconda fascia i professori dì
terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
5. I professori di terza fascia sono componenti degli
organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni,
eccetto quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
f) e g), della legge 3 luglio 1998, n. 210,
concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei
professori di prima e seconda fascia, nonché quelle
relative ai trasferimenti
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dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle
commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di
posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative
alle persone dei professori di prima e seconda fascia.
6. Ai professori di terza fascia spetta
l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro
elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli
atenei. E' escluso l'elettorato passivo per le cariche di
direttore, preside di facoltà, direttore di
dipartimento.
7. Le accademie militari e gli istituti di formazione e
specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono
attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche
ai professori di terza fascia appartenenti al settore
scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie,
previo nulla osta del consiglio di facoltà. Presso le
predette accademie e istituti, con decreto del Ministro della
difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'università e
della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
rideterminati gli organici del personale docente con
l'introduzione di posti per professori di terza fascia. I
decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti
per professori di altre fasce ovvero dispongono che la
copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando
le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti
nell'organico del personale docente, con esclusione di
qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel
rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle
assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
modificazioni.
8. La Scuola superiore della pubblica istruzione e la
Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e
attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini
istituzionali, anche ai professori di terza fascia
appartenenti al settore scientifico - disciplinare cui
afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla
osta del consiglio di facoltà.
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