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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194751
ALA0871-0085
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.85 (che inizia a pag.48 dello stampato)
...C5980; C5495. TESTIASS
...C5980; C5495.
(A.C. 5980 - Sezione 1) ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 5980 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
               (Professori di terza fascia). 
       1.  E' istituita la terza fascia dei professori
  universitari.
     2.  I ricercatori universitari di ruolo e coloro che
  saranno nominati in tale ruolo a seguito di procedure di
  reclutamento con bando pubblicato nella  Gazzetta
  Ufficiale  prima della data di entrata in vigore della
  presente legge, nonché gli assistenti di ruolo ad esaurimento
  e i tecnici laureati in possesso dei requisiti di cui
  all'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 11
  luglio 1980, n. 382, sono inquadrati a domanda nella terza
  fascia dei professori universitari, previa verifica positiva,
  con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e
  dell'attività didattica svolta e documentata per almeno tre
  anni, anche non consecutivi.  Le facoltà indiranno tre sessioni
  di verifica al fine dell'inquadramento dei ricercatori nella
  terza fascia dei professori universitari.
     3.  In attesa della riforma organica dello stato giuridico
  della docenza universitaria, a coloro che saranno inquadrati
  nella terza fascia docente continuano ad applicarsi le norme
  rispettivamente vigenti in materia di trattamento economico e
  di stato giuridico, salvo quanto previsto dalla presente
  legge.
     4.  Per l'accesso alla terza fascia si applica la
  procedura di valutazione comparativa prevista per i
  ricercatori universitari dalla legge 3 luglio 1998, n. 210,
  integrata con lo svolgimento di una prova didattica.  Nelle
  procedure di valutazione comparativa per la copertura dei
  posti di professore di prima e seconda fascia i professori dì
  terza fascia sono esonerati dalla prova didattica.
     5.  I professori di terza fascia sono componenti degli
  organi accademici e partecipano alle relative deliberazioni,
  eccetto  quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettere
  f)  e  g),  della legge 3 luglio 1998, n. 210,
  concernenti le procedure per la nomina in ruolo dei
  professori di prima e seconda fascia, nonché quelle
  relative ai trasferimenti
 
                              Pag. 49
 
  dei medesimi e alle designazioni dei componenti delle
  commissioni per la valutazione comparativa per la copertura di
  posti di prima e seconda fascia, e in genere, quelle relative
  alle persone dei professori di prima e seconda fascia.
       6.  Ai professori di terza fascia spetta
  l'elettorato attivo per tutte le cariche accademiche; il loro
  elettorato passivo è regolato dagli statuti dei singoli
  atenei.  E' escluso l'elettorato passivo per le cariche di
  direttore, preside di facoltà, direttore di
  dipartimento.
     7.  Le accademie militari e gli istituti di formazione e
  specializzazione per gli ufficiali delle Forze Armate possono
  attribuire gli insegnamenti nelle materie non militari anche
  ai professori  di terza fascia appartenenti al settore
  scientifico-disciplinare cui afferiscono le predette materie,
  previo nulla osta del consiglio di facoltà.  Presso le
  predette accademie e istituti, con decreto del Ministro della
  difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'università e
  della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sono
  rideterminati gli organici del personale docente con
  l'introduzione di posti per professori di terza fascia.  I
  decreti prevedono altresì la contestuale riduzione di posti
  per professori di altre fasce ovvero dispongono che la
  copertura dei posti di terza fascia possa avvenire utilizzando
  le risorse resesi disponibili per la vacanza di altri posti
  nell'organico del personale docente, con esclusione di
  qualsiasi onere aggiuntivo per il bilancio dello Stato e nel
  rispetto dei limiti posti dalla programmazione delle
  assunzioni nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
  39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive
  modificazioni.
      8.  La Scuola superiore della pubblica istruzione e la
  Scuola centrale tributaria possono attribuire insegnamenti e
  attività di ricerca, nell'ambito dei propri fini
  istituzionali, anche ai professori di terza fascia
  appartenenti al settore scientifico - disciplinare cui
  afferiscono le materie di insegnamento e ricerca, previo nulla
  osta del consiglio di facoltà.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0085 TIPDOC=P DOCTIT=0084 COMM= TX PAGINIZ=0048 RIGINIZ=010 PAGFIN=0049 RIGFIN=040 UPAG=NO PAGEIN=48 PAGEFIN=49 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0085 TIPDOCP DOCTIT0084 NDOC0084



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