| (Professori di terza fascia).
Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
1. Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia
dei professori universitari. I ricercatori, ai quali
continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto
previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di
professori di terza fascia. Tale denominazione è assunta anche
dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici
laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del
decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382, anche se assunti in servizio dopo il 1^ agosto 1980 e con
un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche
successivamente alla predetta data purché abbiano superato un
concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste
dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255. Ai predetti assistenti e
tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente
vigenti in materia di trattamento economico e di stato
giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo. Dalla
data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di
cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.
4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per
professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento
economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto
dalla presente legge.
1. 2. Lenti.
Sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge
il ruolo dei ricercatori universitari
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è trasformato in terza fascia ed i ricercatori assumono la
denominazione di professori di terza fascia. Tale
denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad
esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
2. I ricercatori universitari e gli assistenti di ruolo ad
esaurimento vengono inquadrati, a domanda, nella terza fascia
dei professori universitari, previa verifica positiva, con
modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e
dell'attività didattica svolta e documentata.
Conseguentemente, sopprimere il com- ma 4.
1. 1. Napoli.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
verifica positiva con la seguente: valutazione.
1. 3. Napoli.
Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il
seguente: Sono altresì inquadrati a domanda nella terza
fascia dei professori universitari tutti coloro che,
appartenendo alle categorie sopra citate, ma non potendo
documentare attività didattica, superino un'apposita prova
didattica, svolta con modalità stabilite dagli atenei.
1. 4. Napoli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
tre sessioni con le seguenti: un'unica sessione.
1. 5. Napoli.
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
dei ricercatori con le seguenti: degli aventi diritto ai
sensi della presente legge.
1. 6. Napoli.
(Approvato)
Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3- bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
applicano anche ai professori incaricati stabilizzati di cui
al decreto legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito dalla
legge 30 novembre 1973, n. 766.
1. 8. Napoli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. I professori di terza fascia possono essere
inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n.
301. I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo
possono essere chiamati da sedi universitarie mediante
procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione
anche per i corsi di nuova attivazione.
1. 9. Petrella.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. I professori di terza fascia possono essere
inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del
decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301.
I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo
possono essere chiamati da sedi universitarie mediante
procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione
anche per corsi di nuova attivazione. In ogni caso, le
sopraddette ipotesi di mobilità devono essere attuate nel
rispetto dei settori scientifico-disciplinari di afferenza.
1. 10. Manzione
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1- bis.
(Professori incaricati).
1. I professori incaricati vengono inquadrati, a domanda,
nella seconda fascia dei professori universitari, previa
verifica
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positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli
scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata.
2. Coloro che ottengono una verifica negativa vengono
inquadrati, a domanda, nella terza fascia dei professori
universitari.
3. In attesa della riforma organica dello stato giuridico
della docenza universitaria, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2
del presente articolo, verranno applicate le norme vigenti in
materia di trattamento economico e di stato giuridico
rispettivamente per i professori di seconda e terza fascia.
4. All'onere derivante dall'attuazione del presente
articolo, pari a lire 3 miliardi annui a decorrere dall'anno
2001, si provvede a carico dello stanziamento iscritto
nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
l'anno 2001.
1. 01. Napoli.
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