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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194752
ALA0871-0086
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.86 (che inizia a pag.49 dello stampato)
...C5980; C5495. TESTIASS
...C5980; C5495.
...(A.C. 5980 - Sezione 1) EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
                (Professori di terza fascia).
       Sostituire i commi 1, 2 e 3 con il seguente:
     1.  Il ruolo dei ricercatori è trasformato in terza fascia
  dei professori universitari.  I ricercatori, ai quali
  continuano ad applicarsi le norme vigenti in materia di
  trattamento economico e di stato giuridico, salvo quanto
  previsto dal presente articolo, assumono la denominazione di
  professori di terza fascia.  Tale denominazione è assunta anche
  dagli assistenti di ruolo ad esaurimento e dai tecnici
  laureati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 50 del
  decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
  382, anche se assunti in servizio dopo il 1^ agosto 1980 e con
  un triennio di attività didattica e scientifica maturato anche
  successivamente alla predetta data purché abbiano superato un
  concorso bandito ed espletato secondo le procedure previste
  dalla legge 3 novembre 1961, n. 1255.  Ai predetti assistenti e
  tecnici continuano ad applicarsi le norme rispettivamente
  vigenti in materia di trattamento economico e di stato
  giuridico, salvo quanto previsto dal presente articolo.  Dalla
  data di entrata in vigore della presente legge i concorsi di
  cui all'articolo 1, comma 10, della legge 14 gennaio 1999, n.
  4, qualora banditi dalle università, danno accesso a posti per
  professori di terza fascia, con stato giuridico e trattamento
  economico dei ricercatori universitari, salvo quanto previsto
  dalla presente legge.
  1. 2.  Lenti.
     Sostituire i comma 1 e 2 con i seguenti:
       1.  Dalla data di entrata in vigore della presente legge
  il ruolo dei ricercatori universitari
 
                              Pag. 50
 
  è trasformato in terza fascia ed i ricercatori assumono la
  denominazione di professori di terza fascia.  Tale
  denominazione è assunta anche dagli assistenti di ruolo ad
  esaurimento e dai tecnici laureati in possesso dei requisiti
  di cui all'articolo 50 del decreto del Presidente della
  Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
     2.  I ricercatori universitari e gli assistenti di ruolo ad
  esaurimento vengono inquadrati, a domanda, nella terza fascia
  dei professori universitari, previa verifica positiva, con
  modalità stabilite dagli atenei, dei titoli scientifici e
  dell'attività didattica svolta e documentata.
     Conseguentemente, sopprimere il com- ma 4.
  1. 1.  Napoli.
     Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:
  verifica positiva  con la seguente:  valutazione.
  1. 3.  Napoli.
       Al comma 2, dopo il primo periodo, aggiungere il
  seguente:  Sono altresì inquadrati a domanda nella terza
  fascia dei professori universitari tutti coloro che,
  appartenendo alle categorie sopra citate, ma non potendo
  documentare attività didattica, superino un'apposita prova
  didattica, svolta con modalità stabilite dagli atenei.
  1. 4.  Napoli.
     Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
  tre sessioni  con le seguenti:  un'unica sessione.
  1. 5.  Napoli.
     Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
  dei ricercatori  con le seguenti:  degli aventi diritto ai
  sensi della presente legge.
  1. 6.  Napoli.
                                                (Approvato)
     Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
     3- bis.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si
  applicano anche ai professori incaricati stabilizzati di cui
  al decreto legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito dalla
  legge 30 novembre 1973, n. 766.
  1. 8.  Napoli.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
       9.  I professori di terza fascia possono essere
  inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del
  decreto del Ministro delle finanze del 28 settembre 2000, n.
  301.  I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo
  possono essere chiamati da sedi universitarie mediante
  procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione
  anche per i corsi di nuova attivazione.
  1. 9.  Petrella.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
       9.  I professori di terza fascia possono essere
  inquadrati nel ruolo di cui all'articolo 5, comma 5, del
  decreto del Ministro delle finanze 28 settembre 2000, n. 301.
  I professori non temporanei inquadrati nel predetto ruolo
  possono essere chiamati da sedi universitarie mediante
  procedura di trasferimento o inquadramento previa opzione
  anche per corsi di nuova attivazione.  In ogni caso, le
  sopraddette ipotesi di mobilità devono essere attuate nel
  rispetto dei settori scientifico-disciplinari di afferenza.
  1. 10.  Manzione
     Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
                      Art. 1- bis. 
                   (Professori incaricati).
     1.  I professori incaricati vengono inquadrati, a domanda,
  nella seconda fascia dei professori universitari, previa
  verifica
 
                              Pag. 51
 
  positiva, con modalità stabilite dagli atenei, dei titoli
  scientifici e dell'attività didattica svolta e documentata.
     2.  Coloro che ottengono una verifica negativa vengono
  inquadrati, a domanda, nella terza fascia dei professori
  universitari.
     3.  In attesa della riforma organica dello stato giuridico
  della docenza universitaria, ai soggetti di cui ai commi 1 e 2
  del presente articolo, verranno applicate le norme vigenti in
  materia di trattamento economico e di stato giuridico
  rispettivamente per i professori di seconda e terza fascia.
       4.  All'onere derivante dall'attuazione del presente
  articolo, pari a lire 3 miliardi annui a decorrere dall'anno
  2001, si provvede a carico dello stanziamento iscritto
  nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente
  "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del
  tesoro, del bilancio e della programmazione economica per
  l'anno 2001.
  1. 01.  Napoli.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0086 TIPDOC=P DOCTIT=0084 COMM= FTX PAGINIZ=0049 RIGINIZ=041 PAGFIN=0051 RIGFIN=019 UPAG=NO PAGEIN=49 PAGEFIN=51 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0086 TIPDOCP DOCTIT0084 NDOC0084



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