| (Titolari del diritto di asilo).
1. Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è
garantito:
a) allo straniero o all'apolide al quale è
riconosciuto lo status di rifugiato previsto dalla
Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del
28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n.
722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal
protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14
febbraio 1970, n.95, o che, comunque, trovandosi fuori
dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva
residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della
protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere
perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale
o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
b) allo straniero o all'apolide che non possa o
non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è
rispettivamente
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cittadino o residente abituale, in quanto si trova
nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari
dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di
tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà
personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla
Costituzione italiana.
2. Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione
di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al
coniuge non legalmente separato e al figlio minore non
coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente
convivente con il rifugiato legalmente separato o non
coniugato.
3. Nella presente legge, con il termine di "rifugiato"
si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente
disposto.
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