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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194759
ALA0871-0093
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.93 (che inizia a pag.52 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
...(A.C. 5381 - sezione 2) ...ARTICOLO 2 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 2.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
               (Titolari del diritto di asilo).
     1.  Il diritto di asilo, nel territorio dello Stato, è
  garantito:
         a)  allo straniero o all'apolide al quale è
  riconosciuto lo  status  di rifugiato previsto dalla
  Convenzione di Ginevra relativa allo statuto dei rifugiati del
  28 luglio 1951, resa esecutiva con la legge 24 luglio 1954, n.
  722, di seguito indicata come Convenzione di Ginevra, e dal
  protocollo relativo allo statuto dei rifugiati, adottato a New
  York il 31 gennaio 1967 e reso esecutivo con la legge 14
  febbraio 1970, n.95, o  che, comunque, trovandosi fuori
  dal Paese del quale è cittadino o, se apolide, nel quale aveva
  residenza abituale, non possa o non voglia avvalersi della
  protezione di tale Paese a causa del fondato timore di essere
  perseguitato per motivi di razza, di religione, di sesso, di
  nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale
  o etnico ovvero per le sue opinioni politiche;
         b)  allo straniero o all'apolide che non possa o
  non voglia avvalersi della protezione del Paese del quale è
  rispettivamente
 
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  cittadino o residente abituale, in quanto si trova
  nell'effettiva necessità di salvare sé o i propri familiari
  dal pericolo attuale e diretto di subire nel territorio di
  tale Paese danni alla propria vita o sicurezza o libertà
  personale o ad altre libertà democratiche garantite dalla
  Costituzione italiana.
     2.  Salvo che si applichi una delle clausole di esclusione
  di cui all'articolo 1, paragrafo F), della Convenzione di
  Ginevra, il diritto di asilo è esteso, su richiesta, al
  coniuge non legalmente separato e al figlio minore non
  coniugato del rifugiato, nonché alla persona stabilmente
  convivente con il rifugiato legalmente separato o non
  coniugato.
     3.  Nella presente legge, con il termine di "rifugiato"
  si intende qualsiasi straniero o apolide cui sia stato
  riconosciuto il diritto di asilo, salvo che sia diversamente
  disposto.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0093 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0052 RIGINIZ=037 PAGFIN=0053 RIGFIN=018 UPAG=NO PAGEIN=52 PAGEFIN=53 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0093 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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