| (Titolari del diritto di asilo).
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: di
sesso aggiungere le seguenti: di orientamento sessuale,
legati alla sessualità.
2. 6. Nardini, Bartolich.
Al comma 1, dopo la lettera a) aggiungere
le seguenti:
a-bis) alle donne straniere o apolidi che sono state
vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale per la
loro appartenenza al genere femminile, o per le quali sussiste
il pericolo di subire tali violenze;
a-ter) agli stranieri o apolidi che sono stati
vittime di violenza fisica o psicologica o sessuale a motivo
del loro orientamento sessuale o per i quali sussiste il
pericolo di subire tali violenze.
2. 10. Moroni.
Al comma 1, sostituire la lettera b) con la
seguente:
b) allo straniero o all'apolide che, anche a causa di
grave e non transitoria crisi dell'ordine pubblico, non possa
avvalersi della protezione del paese del quale è
rispettivamente cittadino o residente abituale e si trovi
nella necessità di salvare sé o i propri familiari dal
pericolo di subire nel territorio di tale paese danni ingiusti
alla propria vita o sicurezza o libertà personale o ad altre
libertà democraticamente garantite dalla Costituzione
italiana.
2. 2. Saraceni.
Al comma 1, lettera b), dopo la parola: danni
aggiungere la seguente: illegittimi.
2. 11. Saraceni.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con
le seguenti: o gli sia impedito o negato:
1) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di
pensiero e di parola in modo discriminante rispetto ai suoi
concittadini o rispetto ai diritti goduti dai cittadini del
Paese di residenza abituale;
2) l'effettivo esercizio del diritto alla libertà di
pensiero e di parola per motivi politici.
2. 9. Fontanini.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
da: o ad altre libertà fino alla fine della lettera con
le seguenti: in conseguenza di gravi limitazioni dei
diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione italiana.
2. 1. Moroni.
Pag. 54
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole:
ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito
l'effettivo esercizio delle libertà.
* 2. 3. Garra.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole
ad altre libertà con le seguenti: gli sia impedito
l'effettivo esercizio delle libertà.
* 2. 8. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Sopprimere il comma 2.
2. 4. Garra.
Al comma 2, sostituire le parole da: non legalmente
separato fino alla fine del comma con le seguenti: o
alla persona stabilmente convivente con il rifugiato, nonché
ai figli minori.
2. 7. Bartolich, Moroni.
Al comma 2, sostituire le parole da: e al figlio
minore fino alla fine del comma con le seguenti: , ai
figli minori e alla persona stabilmente convivente con il
rifugiato, anche se con lui non coniugato.
2. 12. Saraceni.
Al comma 2, sopprimere le parole da: , nonché alla
persona fino alla fine del comma.
2. 5. Garra.
Sopprimere il comma 3.
2. 13. Lembo, Landi.
Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2- bis. (Cause ostative al riconoscimento del
diritto di asilo) - 1. Non è consentito l'ingresso nel
territorio dello Stato allo straniero che intende chiedere il
riconoscimento dell'asilo politico quando, da riscontri
obiettivi o comunque acquisiti dalla polizia di frontiera,
risulta che il richiedente:
a) è già riconosciuto rifugiato in altro Stato nel
quale ha acquisito il diritto di asilo. In ogni caso non è
consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si
ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo
2, comma 1;
b) proviene da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che ha aderito alla Convenzione di Ginevra del
28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n.
722, nel quale ha trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale il tempo necessario per il transito dal
relativo territorio sino alla frontiera. In ogni caso non è
consentito il respingimento verso lo Stato nel quale si
ritiene possa essere esposto ai pregiudizi di cui all'articolo
2, comma 1;
c) si trova nelle condizioni di cui all'articolo
1, paragrafo F), della citata Convenzione di Ginevra del 28
luglio 1951;
d) è stato in precedenza condannato in Italia per
uno dei delitti previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e
381, comma 2, del codice di procedura penale o è stato
destinatario di misure di prevenzione o risulta appartenere ad
associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico di
stupefacenti ovvero ad organizzazioni terroristiche;
e) è stato destinatario di mandato di cattura
internazionale da parte di un paese membro dell'Unione
europea.
2. 01. Garra.
| |