| (Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di
asilo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del
diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
centrale", alla quale è affidato il compito di esaminare e
decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su
ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo
conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
attuazione. In ogni caso la Commissione centrale opera in
piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
valutazione.
2. La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed
è presieduta da un prefetto. La nomina a presidente della
Commissione centrale è rinnovabile per unasola volta
consecutivamente. I componenti della Commissione centrale
rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
medesima.
3. La Commissione centrale si articola in tre sezioni,
presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza
del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero
degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
qualifica di viceprefetto. Le disposizioni del regolamento
emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere
conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e
alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
status di rifugiato e alle condizioni minime che devono
essere assicurate al riguardo.
4. Ciascuna sezione è composta da un dirigente della
Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del
Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di
legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno,
appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di
diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio
dei ministri. Ciascuna amministrazione interessata designa un
membro supplente per ogni componente della Commissione. Il
Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per
l'esperto in materia di diritti civili ed umani. In caso di
parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del
presidente. Le sezioni possono deliberare con la
partecipazione di tre componenti. Quando se ne ravvisa la
necessità, una o più sezioni della Commissione centrale
possono svolgere la propria attività in sede locale con il
supporto amministrativo della prefettura competente per
territorio. Per ciascuna sezione le funzioni di segretario
sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile
dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto
aggiunto.
5. Alle sedute delle sezioni può partecipare un
rappresentante dell'Alto Com
missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni
consultive.
6. Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del
Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora
il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi
motivatamente l'esigenza.
7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
1988, n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione
economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni
occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione
della Commissione centrale e delle sezioni, anche con
riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso,
l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere
internazionale relativi alle attività della
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Commissione medesima, nonchè le indennità di presenza ai
presidenti e ai componenti della stessa. Con lo stesso decreto
sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei
progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
8. Il personale assegnato per le esigenze della
Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione
generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che
assicura i compiti di segreteria della Commissione
medesima.
9. Il presidente e tutti gli altri membri della
Commissione centrale e gli altri funzionari designati a
presiedere ciascuna sezione sono collocati in posizione di
fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il
periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non
possono ricoprire cariche elettive.
10. Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il
consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole
sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede.
Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del
presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche
uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui
al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati. Il consiglio di presidenza
all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da
osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i
criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui
coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi
occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del
personale assegnato.
11. Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per
lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno
due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le
modalità temporali nonchè territoriali determinati in
relazione alle effettive necessità.
12. Entro il mese di febbraio di ciascun anno il
presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente
del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri
e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla
Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali
proposte nelle materie di competenza. Entro il mese di giugno
il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con
le proprie osservazioni. Le competenti Commissioni
parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla
sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio
parere.
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