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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194762
ALA0871-0096
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.96 (che inizia a pag.55 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
Pag. 55 (A.C. 5381 - sezione 3) ARTICOLO 3 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 3.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Commissione centrale per il riconoscimento del diritto di
                           asilo).
     1.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
  di concerto con i Ministri degli affari esteri e dell'interno,
  è costituita la Commissione centrale per il riconoscimento del
  diritto di asilo, di seguito denominata "Commissione
  centrale", alla quale è affidato il compito di esaminare e
  decidere sulle domande di asilo presentate ai sensi della
  presente legge, sulla permanenza o cessazione dell'asilo e su
  ogni altra funzione, anche consultiva, in materia di asilo
  conferitale dalla presente legge e dal suo regolamento di
  attuazione.  In ogni caso la Commissione centrale opera in
  piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di
  valutazione.
     2.  La Commissione centrale è rinnovata ogni tre anni ed
  è presieduta da un prefetto.  La nomina a presidente della
  Commissione centrale è rinnovabile per unasola volta
  consecutivamente.  I componenti della Commissione centrale
  rimangono in carica sino al rinnovo della Commissione
  medesima.
     3.  La Commissione centrale si articola in tre sezioni,
  presiedute rispettivamente da un dirigente della Presidenza
  del Consiglio dei ministri, da un dirigente del Ministero
  degli affari esteri con qualifica non inferiore a consigliere
  d'ambasciata e da un dirigente del Ministero dell'interno con
  qualifica di viceprefetto.  Le disposizioni del regolamento
  emanato ai sensi del presente articolo devono comunque tenere
  conto degli atti adottati dall'Alto Commissariato delle
  Nazioni Unite per i rifugiati, dal Consiglio d'Europa e
  dall'Unione europea, con particolare riguardo ai criteri e
  alle procedure per la determinazione e per la cessazione dello
  status  di rifugiato e alle condizioni minime che devono
  essere assicurate al riguardo.
     4.  Ciascuna sezione è composta da un dirigente della
  Presidenza del Consiglio dei ministri, da un dirigente del
  Ministero degli affari esteri con qualifica di consigliere di
  legazione, da un dirigente del Ministero dell'interno,
  appartenente ai ruoli della Polizia di Stato con qualifica di
  vicequestore, e da un esperto qualificato in materia di
  diritti civili e umani, designato dal Presidente del Consiglio
  dei ministri.  Ciascuna amministrazione interessata designa un
  membro supplente per ogni componente della Commissione.  Il
  Presidente del Consiglio dei ministri designa un supplente per
  l'esperto in materia di diritti civili ed umani.  In caso di
  parità di voti prevale la decisione espressa con il voto del
  presidente.  Le sezioni possono deliberare con la
  partecipazione di tre componenti.  Quando se ne ravvisa la
  necessità, una o più sezioni della Commissione centrale
  possono svolgere la propria attività in sede locale con il
  supporto amministrativo della prefettura competente per
  territorio.  Per ciascuna sezione le funzioni di segretario
  sono svolte da un funzionario dell'amministrazione civile
  dell'interno con qualifica non inferiore a viceprefetto
  aggiunto.
     5.  Alle sedute delle sezioni può partecipare un
  rappresentante dell'Alto Com
  missariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, con funzioni
  consultive.
     6.  Con le modalità indicate al comma 1, il Presidente del
  Consiglio dei ministri può istituire ulteriori sezioni qualora
  il consiglio di presidenza di cui al comma 10 ne rilevi
  motivatamente l'esigenza.
     7.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
  da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto
  1988, n.400, di concerto con i Ministri degli affari esteri,
  dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione
  economica entro sessanta giorni dalla data di entrata in
  vigore della presente legge, sono dettate le disposizioni
  occorrenti per disciplinare le modalità di organizzazione
  della Commissione centrale e delle sezioni, anche con
  riferimento agli adempimenti derivanti dal contenzioso,
  l'assegnazione di personale, i collegamenti di carattere
  internazionale relativi alle attività della
 
                              Pag. 56
 
  Commissione medesima, nonchè le indennità di presenza ai
  presidenti e ai componenti della stessa.  Con lo stesso decreto
  sono stabiliti i criteri e le modalità per l'attuazione dei
  progetti di collaborazione di cui all'articolo 4, comma 2.
     8.  Il personale assegnato per le esigenze della
  Commissione centrale è messo a disposizione dalla direzione
  generale dei servizi civili del Ministero dell'interno, che
  assicura i compiti di segreteria della Commissione
  medesima.
     9.  Il presidente e tutti gli altri membri  della
  Commissione centrale e gli altri funzionari designati a
  presiedere ciascuna sezione  sono collocati in posizione di
  fuori ruolo nelle amministrazioni di appartenenza per il
  periodo di durata nella carica e per lo stesso periodo non
  possono ricoprire cariche elettive.
     10.  Nell'ambito della Commissione centrale è istituito il
  consiglio di presidenza, composto dai presidenti delle singole
  sezioni e dal presidente della Commissione, che lo presiede.
  Possono partecipare al consiglio di presidenza, su invito del
  presidente della Commissione e con funzione consultiva, anche
  uno degli esperti in materia di diritti civili ed umani di cui
  al comma 4 e un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
  Nazioni Unite per i rifugiati.  Il consiglio di presidenza
  all'inizio di ciascun anno stabilisce le linee direttive da
  osservare nella valutazione delle domande di asilo nonchè i
  criteri di massima per il funzionamento delle sezioni, di cui
  coordina le attività, determinando le modalità ed i mezzi
  occorrenti ad assicurare l'aggiornamento dei componenti della
  Commissione centrale, dei delegati di cui al comma 11 e del
  personale assegnato.
     11.  Il consiglio di presidenza attribuisce la delega per
  lo svolgimento del pre-esame di cui all'articolo 6 ad almeno
  due funzionari di ciascuna prefettura secondo i criteri e le
  modalità temporali nonchè territoriali determinati in
  relazione alle effettive necessità.
     12.  Entro il mese di febbraio di ciascun anno il
  presidente della Commissione centrale trasmette al Presidente
  del Consiglio dei ministri ed ai Ministri degli affari esteri
  e dell'interno una relazione sull'attività svolta dalla
  Commissione nell'anno precedente, formulando eventuali
  proposte nelle materie di competenza.  Entro il mese di giugno
  il Governo trasmette al Parlamento copia di tale relazione con
  le proprie osservazioni.  Le competenti Commissioni
  parlamentari esaminano il documento entro trenta giorni dalla
  sua ricezione, esprimendosi sul suo contenuto con proprio
  parere.
 
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