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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194764
ALA0871-0098
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.98 (che inizia a pag.58 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 4) ARTICOLO 4 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 4.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
           (Presentazione della domanda di asilo).
     1.  La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera,
  prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla
  questura del luogo di dimora.
     2.  La domanda di asilo è presentata in forma scritta o
  mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che
  la riceve.  Il richiedente asilo ha comunque diritto di
  ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
  presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
  posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni
  documentazione in suo possesso utile a confermare le
  circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
  quanto rilevanti, e ha ildiritto di essere posto in condizioni
  di scrivere nella propria lingua e di ottenere
 
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  informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento
  della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre
  nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua
  fiducia.  La domanda è formulata, ove necessario, con
  l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del
  richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza
  delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale.  I
  rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
  i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura,
  al fine di prestare opera di sostegno, informazione e
  assistenza per i richiedenti asilo.  Agli stessi fini sono
  ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per
  la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se
  autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione
  con le amministrazioni pubbliche interessate.  Nella
  presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne
  richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata
  e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso.
  Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.
     3.  Quando la domanda di asilo è presentata al posto di
  frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera
  che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente
  il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero
  a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo
  di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica
  degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel
  territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto
  giorni alla questura competente per territorio.  La domanda è
  trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione
  centrale e in copia alla questura.
     4.  Il richiedente asilo ha diritto di ottenere
  immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
  copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha
  ricevuta ovvero copia del verbale.
     5.  Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
  territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza.
  L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i
  controlli per la verifica della veridicità delle informazioni
  fornite dal richiedente asilo.
     6.  Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il
  soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al
  trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione
  sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo
  quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro
  dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le
  misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità
  del richiedente asilo fino al compimento del suddetto
  termine.
     7.  Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro
  documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso
  lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta
  di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento
  trattenuto.
     8.  Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda
  di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
  familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali,
  salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle
  domande dei genitori.  Il permesso di soggiorno per richiesta
  di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
  familiare.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0098 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0058 RIGINIZ=043 PAGFIN=0059 RIGFIN=061 UPAG=NO PAGEIN=58 PAGEFIN=59 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0098 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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