| (Presentazione della domanda di asilo).
1. La domanda di asilo è presentata al posto di frontiera,
prima dell'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero alla
questura del luogo di dimora.
2. La domanda di asilo è presentata in forma scritta o
mediante dichiarazione orale, verbalizzata dall'autorità che
la riceve. Il richiedente asilo ha comunque diritto di
ricevere ogni assistenza utile per una corretta e completa
presentazione della domanda e per la esposizione dei motivi
posti a base della domanda, deve produrre ed esibire ogni
documentazione in suo possesso utile a confermare le
circostanze da lui affermate o indicate nella domanda, in
quanto rilevanti, e ha ildiritto di essere posto in condizioni
di scrivere nella propria lingua e di ottenere
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informazioni in lingua a lui comprensibile sullo svolgimento
della procedura e sui diritti e facoltà di cui può disporre
nonchè di richiedere l'assistenza di un avvocato di sua
fiducia. La domanda è formulata, ove necessario, con
l'assistenza di persona a conoscenza della lingua del
richiedente o, se non disponibile, di persona a conoscenza
delle lingue di maggiore uso in ambito internazionale. I
rappresentanti dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per
i rifugiati sono ammessi ai posti di frontiera e in questura,
al fine di prestare opera di sostegno, informazione e
assistenza per i richiedenti asilo. Agli stessi fini sono
ammessi gli appartenenti ad organizzazioni non governative per
la tutela dei diritti civili e dei diritti fondamentali, se
autorizzati sulla base di appositi progetti di collaborazione
con le amministrazioni pubbliche interessate. Nella
presentazione e nella verbalizzazione della domanda le donne
richiedenti asilo possono avvalersi di un'assistenza adeguata
e specifica da parte di personale appartenente al loro sesso.
Le stesse debbono essere informate di tale facoltà.
3. Quando la domanda di asilo è presentata al posto di
frontiera, il dirigente dell'ufficio di polizia di frontiera
che riceve la domanda stessa, una volta concluso positivamente
il pre-esame ai sensi dell'articolo 6, autorizza lo straniero
a soggiornare nel territorio della Repubblica, con l'obbligo
di stabilire un suo domicilio anche ai fini della notifica
degli atti dei procedimenti di cui alla presente legge nel
territorio dello Stato e con obbligo di recarsi entro otto
giorni alla questura competente per territorio. La domanda è
trasmessa con l'allegata documentazione alla Commissione
centrale e in copia alla questura.
4. Il richiedente asilo ha diritto di ottenere
immediatamente, con indicazione della documentazione allegata,
copia della domanda di asilo vistata dall'autorità che l'ha
ricevuta ovvero copia del verbale.
5. Il richiedente asilo deve fissare la propria dimora nel
territorio dello Stato e indicare il luogo di residenza.
L'autorità di pubblica sicurezza, ove necessario, dispone i
controlli per la verifica della veridicità delle informazioni
fornite dal richiedente asilo.
6. Al richiedente asilo sono consentiti l'ingresso e il
soggiorno temporaneo nel territorio dello Stato fino al
trentesimo giorno successivo alla notifica della decisione
sulla sua domanda da parte della Commissione centrale, salvo
quanto previsto dagli articoli 6 e 10; il Ministro
dell'interno provvede, con proprio decreto, a determinare le
misure opportune e necessarie per assicurare la reperibilità
del richiedente asilo fino al compimento del suddetto
termine.
7. Il questore, previo ritiro del passaporto o di altro
documento di riconoscimento o di viaggio di cui è in possesso
lo straniero, rilascia il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo e una copia autenticata del passaporto o documento
trattenuto.
8. Nei casi in cui presentino contemporaneamente domanda
di asilo stranieri o apolidi che costituiscono un unico nucleo
familiare, si redigono distinte domande o distinti verbali,
salvo che per i figli minorenni, di cui è fatta menzione nelle
domande dei genitori. Il permesso di soggiorno per richiesta
di asilo è rilasciato a ciascun componente del nucleo
familiare.
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