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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194768
ALA0871-0102
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.102 (che inizia a pag.63 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 6) ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 6.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
                  (Pre-esame della domanda).
     1.  La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo
  4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare
  preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per
  l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni
  internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se
  la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente
  articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non
  manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
     2.  Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei
  due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso
  i posti di frontiera o presso le questure individuati dal
  decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14,
  comma 1.  Competente allo svolgimento del pre-esame è un
  delegato della Commissione centrale, che si avvale di un
  funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della
  questura e, se necessario, di un interprete.  Al pre-esame può
  intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
  Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di
  quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non
  governative di cui all'articolo 4, comma 2.  Il delegato della
  Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto
  Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata
  l'inizio del pre-esame.  Qualora la domanda di asilo sia
  presentata presso posti di frontiera o presso questure non
  indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il
  funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente
  asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del
  pre-esame.
     3.  Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la
  libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo
  necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia
  altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9.  Gli
  interessati sono assistiti con le modalità previste
  dall'articolo 14, commi 1 e 2.
     4.  La domanda può essere dichiarata inammissibile dal
  delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario,
  un membro del consiglio di presidenza della Commissione
  stessa, qualora il richiedente:
         a)  sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
  Stato che gli assicuri adeguata protezione;
         b)  provenga da uno Stato, diverso da quello di
  appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra,
  nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare
  domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
  considerandosi tale
 
                              Pag. 64
 
  il tempo necessario per il transito attraverso il
  territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
         c)  sia stato condannato con sentenza anche non
  definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o
  un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune
  sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo
  705, comma 2, del codice di procedura penale,  o si sia reso
  colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle
  Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F),
  della Convenzione di Ginevra;
         d)  risulti perseguito per gli stessi fatti di cui
  alla lettera  c)  da un tribunale internazionale istituito
  in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia
  aderisce;
         e)  sia stato condannato in Italia, con sentenza di
  secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti
  previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
  risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando
  lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
  indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423,
  come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
  n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
  n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
  settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata
  anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo
  14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive
  modificazioni;
         f)  risulti pericoloso per la sicurezza dello
  Stato.  Nella decisione di respingimento della domanda devono
  essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello
  Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni
  nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.
     5.  La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal
  delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti
  dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo
  e delle linee direttive della Commissione centrale di cui
  all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro
  del consiglio di presidenza della medesima Commissione,
  risulti in particolare che:
         a)  i motivi della domanda non rientrano tra quelli
  che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della
  presente legge;
         b)  le dichiarazioni o gli elementi posti a
  fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti,
  generici e privi di sostanza;
         c)  la domanda è priva di credibilità in quanto
  incoerente e contraddittoria o inverosimile;
         d)  la domanda è chiaramente strumentale in quanto
  avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un
  provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
  ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
     6.  La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non
  manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente
  asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato
  di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o
  per la libertà personale o il pericolo di incorrere in
  trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere
  rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad
  analoghe situazione di pericolo.
     7.  I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la
  manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di
  attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il
  trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal
  delegato della Commissione centrale con atto scritto e
  motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato
  unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta,
  recante anche le modalità di impugnazione.
       8.  La domanda è trasmessa alla Commissione centrale
  per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
  pre-esame si sia concluso positivamente.  In caso di esito
  negativo il funzionario di frontiera o quello di questura
  provvede al respingimento
 
                              Pag. 65
 
  immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi
  non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale e
  presti il suo consenso,  notificandogli il provvedimento
  stesso.  Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello
  di questura dispone il trattenimento presso la più vicina
  sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed
  assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore
  la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in
  composizione monocratica, secondo quanto previsto
  dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
  286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
  disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
  straniero.  Il giudice nel procedimento di convalida valuta
  anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo
  del funzionario delegato della Commissione centrale.  In caso
  di convalida del provvedimento si procede al respingimento
  immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
  trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni
  previste dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n.
  286 del 1998.  Avverso il provvedimento di convalida è ammesso
  il ricorso per Cassazione.  La presentazione del ricorso non
  sospende l'esecuzione del provvedimento.
     9.  Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca
  nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato
  della Commissione ritenga che il procedimento non possa
  concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari
  esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
  nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello
  Stato del richiedente,  il questore o il dirigente del posto
  di frontiera possono disporre  il trattenimento del
  richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il
  soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i
  richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed
  assistenza, di cui al comma 12.  Per iltrattenimento si
  seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
  dall'articolo 14,  commi 3, 4, 5 e 6, del decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
     10.  In caso di mancata convalida, da parte del pretore,
  del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di
  polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5
  dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
  286,  al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso
  permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame.  Gli
  stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso
  le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a
  soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non
  allontanarsi senza autorizzazione della competente questura
  sino alla conclusione del pre-esame.  Tale obbligo è esteso
  anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari
  non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un
  proprio domicilio.  L'autorità di pubblica sicurezza adotta le
  misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente
  asilo fino al compimento del termine stabilito.
  L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina
  il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del
  centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità
  indicate nel medesimo comma.
     11.  Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del
  codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro
  di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che
  l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
     12.  Sono istituite, presso i centri di permanenza
  temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14,  comma 1,
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  sezioni
  speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate
  dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della
  vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza.  Le
  modalità per la gestione delle sezioni speciali per
  richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro
  dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà
  sociale.
     13.  In casi eccezionali, qualora si verifichi un
  notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta
  l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla
  domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni
 
                              Pag. 66
 
  speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12,  nè
  il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del
  decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e qualora la
  situazione richieda comunque la predisposizione di particolari
  e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata
  accoglienza e assistenza, il prefetto competente per
  territorio può esercitare le attività previste dal
  decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge
  29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di
  attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie
  di ricovero.  Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle
  predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in
  quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14,
  commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
  n. 286.
 
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