| (Pre-esame della domanda).
1. La domanda di asilo, presentata ai sensi dell'articolo
4, comma 2, è soggetta ad un pre-esame, volto ad accertare
preliminarmente se l'Italia sia lo Stato competente per
l'esame della domanda in applicazione delle convenzioni
internazionali cui la Repubblica aderisce e, in tal caso, se
la domanda sia ammissibile ai sensi del comma 4 del presente
articolo e, in caso affermativo, se la domanda sia non
manifestamente infondata ai sensi del comma 5.
2. Il pre-esame, di cui è redatto verbale, è svolto, nei
due giorni successivi alla presentazione della domanda, presso
i posti di frontiera o presso le questure individuati dal
decreto del Ministro dell'interno di cui all'articolo 14,
comma 1. Competente allo svolgimento del pre-esame è un
delegato della Commissione centrale, che si avvale di un
funzionario di polizia di frontiera o di un funzionario della
questura e, se necessario, di un interprete. Al pre-esame può
intervenire un rappresentante dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati o, su indicazione di
quest'ultimo, uno degli appartenenti alle organizzazioni non
governative di cui all'articolo 4, comma 2. Il delegato della
Commissione centrale comunica tempestivamente all'Alto
Commissariato o alla organizzazione dallo stesso indicata
l'inizio del pre-esame. Qualora la domanda di asilo sia
presentata presso posti di frontiera o presso questure non
indicati nel predetto decreto del Ministro dell'interno, il
funzionario di polizia avvia, immediatamente, il richiedente
asilo alla questura più vicina, abilitata allo svolgimento del
pre-esame.
3. Al richiedente asilo non è consentito l'ingresso o la
libera circolazione nel territorio nazionale per il tempo
necessario allo svolgimento del pre-esame, salvo che ne abbia
altro titolo e salvo quanto stabilito nel comma 9. Gli
interessati sono assistiti con le modalità previste
dall'articolo 14, commi 1 e 2.
4. La domanda può essere dichiarata inammissibile dal
delegato della Commissione centrale, sentito, ove necessario,
un membro del consiglio di presidenza della Commissione
stessa, qualora il richiedente:
a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro
Stato che gli assicuri adeguata protezione;
b) provenga da uno Stato, diverso da quello di
appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra,
nel quale il medesimo richiedente abbia, senza presentare
domanda di asilo, trascorso un periodo di soggiorno, non
considerandosi tale
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il tempo necessario per il transito attraverso il
territorio di quello Stato sino alla frontiera italiana;
c) sia stato condannato con sentenza anche non
definitiva per un crimine contro la pace o contro l'umanità o
un crimine di guerra o un grave delitto di diritto comune
sempre che non ricorrano le condizioni previste dall'articolo
705, comma 2, del codice di procedura penale, o si sia reso
colpevole di azioni contrarie ai fini e ai principi delle
Nazioni Unite, come previsto dall'articolo 1, paragrafo F),
della Convenzione di Ginevra;
d) risulti perseguito per gli stessi fatti di cui
alla lettera c) da un tribunale internazionale istituito
in applicazione di accordi internazionali cui l'Italia
aderisce;
e) sia stato condannato in Italia, con sentenza di
secondo grado anche non definitiva, per uno dei delitti
previsti dall'articolo 380 del codice di procedura penale o
risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero quando
lo stesso richiedente appartenga ad una delle categorie
indicate dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n.1423,
come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988,
n.327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965,
n.575, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13
settembre 1982, n.646, ovvero qualora sia stata applicata
anche in via provvisoria una delle misure di cui all'articolo
14 della legge 19 marzo 1990, n.55, e successive
modificazioni;
f) risulti pericoloso per la sicurezza dello
Stato. Nella decisione di respingimento della domanda devono
essere ponderate l'attuale pericolosità per la sicurezza dello
Stato del richiedente asilo e la gravità delle persecuzioni
nelle quali potrebbe incorrere in caso di respingimento.
5. La domanda è dichiarata manifestamente infondata dal
delegato della Commissione quando, tenuto conto degli atti
dell'Unione europea, anche non vincolanti, in materia di asilo
e delle linee direttive della Commissione centrale di cui
all'articolo 3, comma 10, e sentito, ove necessario, un membro
del consiglio di presidenza della medesima Commissione,
risulti in particolare che:
a) i motivi della domanda non rientrano tra quelli
che sono a fondamento del diritto di asilo, ai sensi della
presente legge;
b) le dichiarazioni o gli elementi posti a
fondamento della domanda sono del tutto inconsistenti,
generici e privi di sostanza;
c) la domanda è priva di credibilità in quanto
incoerente e contraddittoria o inverosimile;
d) la domanda è chiaramente strumentale in quanto
avanzata, senza giustificato motivo, successivamente ad un
provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale
ovvero al fine di evitare l'adozione di tale provvedimento.
6. La domanda è comunque ritenuta ammissibile e non
manifestamente infondata, nel caso in cui per il richiedente
asilo sussista l'impossibilità di essere riammesso nello Stato
di provenienza o il pericolo di un pregiudizio per la vita o
per la libertà personale o il pericolo di incorrere in
trattamenti inumani o degradanti ovvero il rischio di essere
rinviato in un altro Stato dove potrebbe essere esposto ad
analoghe situazione di pericolo.
7. I provvedimenti che dichiarano l'inammissibilità o la
manifesta infondatezza della domanda o con cui si decide di
attribuire all'Italia l'esame della domanda o di chiedere il
trasferimento della domanda ad altro Stato sono adottati dal
delegato della Commissione centrale con atto scritto e
motivato e consegnato entro ventiquattro ore all'interessato
unitamente ad una traduzione in lingua a lui conosciuta,
recante anche le modalità di impugnazione.
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale
per l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
pre-esame si sia concluso positivamente. In caso di esito
negativo il funzionario di frontiera o quello di questura
provvede al respingimento
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immediato o all'espulsione del richiedente asilo, ove questi
non abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale e
presti il suo consenso, notificandogli il provvedimento
stesso. Negli altri casi il funzionario di frontiera o quello
di questura dispone il trattenimento presso la più vicina
sezione speciale nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza di cui al comma 12, chiedendo entro quarantotto ore
la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in
composizione monocratica, secondo quanto previsto
dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero. Il giudice nel procedimento di convalida valuta
anche la legittimità ed il merito del provvedimento negativo
del funzionario delegato della Commissione centrale. In caso
di convalida del provvedimento si procede al respingimento
immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni
previste dall'articolo 14 del citato decreto legislativo n.
286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è ammesso
il ricorso per Cassazione. La presentazione del ricorso non
sospende l'esecuzione del provvedimento.
9. Qualora il pre-esame della domanda non si esaurisca
nei due giorni dalla presentazione della stessa o il delegato
della Commissione ritenga che il procedimento non possa
concludersi entro tale periodo ovvero ricorrano particolari
esigenze di soccorso del richiedente o dei suoi familiari,
nonché nelle more dell'allontanamento dal territorio dello
Stato del richiedente, il questore o il dirigente del posto
di frontiera possono disporre il trattenimento del
richiedente, ove non abbia altro titolo per l'ingresso o il
soggiorno, presso la più vicina sezione speciale per i
richiedenti asilo nei centri di permanenza temporanea ed
assistenza, di cui al comma 12. Per iltrattenimento si
seguono, in quanto applicabili, le procedure previste
dall'articolo 14, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
10. In caso di mancata convalida, da parte del pretore,
del provvedimento di trattenimento adottato dal funzionario di
polizia o di scadenza dei termini previsti dal comma 5
dell'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n.
286, al richiedente asilo ed ai suoi familiari è concesso
permesso di soggiorno per la conclusione del pre-esame. Gli
stessi sono inviati, ove abbiano bisogno di assistenza, presso
le strutture di accoglienza del comune ove sono autorizzati a
soggiornare, dal cui territorio hanno l'obbligo di non
allontanarsi senza autorizzazione della competente questura
sino alla conclusione del pre-esame. Tale obbligo è esteso
anche ai casi in cui il richiedente asilo e i suoi familiari
non necessitino di assistenza ed abbiano quindi eletto un
proprio domicilio. L'autorità di pubblica sicurezza adotta le
misure opportune ad assicurare la reperibilità del richiedente
asilo fino al compimento del termine stabilito.
L'allontanamento arbitrario dal territorio comunale determina
il trattenimento dell'interessato nella sezione speciale del
centro di permanenza di cui al comma 9 con le modalità
indicate nel medesimo comma.
11. Ferma restando l'applicazione dell'articolo 650 del
codice penale, in caso di allontanamento arbitrario dal centro
di permanenza ovvero dal domicilio eletto si intende che
l'interessato abbia rinunciato alla domanda di asilo.
12. Sono istituite, presso i centri di permanenza
temporanea e assistenza, di cui all'articolo 14, comma 1,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sezioni
speciali per i richiedenti asilo ed i loro familiari, separate
dal resto del centro e con ogni possibile agevolazione della
vita familiare e sociale compatibile con la vigilanza. Le
modalità per la gestione delle sezioni speciali per
richiedenti asilo sono definite con decreto del Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro per la solidarietà
sociale.
13. In casi eccezionali, qualora si verifichi un
notevole afflusso di richiedenti asilo che non consenta
l'espletamento del pre-esame nei due giorni successivi alla
domanda nè l'avvio degli stessi alle sezioni
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speciali dei centri di permanenza di cui al comma 12, nè
il ricovero presso le strutture previste dall'articolo 40 del
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e qualora la
situazione richieda comunque la predisposizione di particolari
e urgenti misure al fine di garantire una loro adeguata
accoglienza e assistenza, il prefetto competente per
territorio può esercitare le attività previste dal
decreto-legge 30 ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge
29 dicembre 1995, n.563, e relative disposizioni di
attuazione, realizzando, ove necessario, strutture provvisorie
di ricovero. Per il trattenimento dei richiedenti asilo nelle
predette strutture provvisorie di accoglienza si seguono, in
quanto applicabili, le procedure previste dall'articolo 14,
commi 3, 4, 5 e 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286.
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