| (Pre-esame della domanda).
Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
un delegato della Commissione centrale con le seguenti:
uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11,
6. 40. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
(Approvato)
Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il
seguente: Il richiedente asilo deve essere sentito
personalmente dal delegato della Commissione centrale
6. 41. Moroni.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al
pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un
difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero
e.
6. 12. Moroni.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: Al
pre-esame può intervenire aggiungere le seguenti: un
difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente
asilo e.
6. 19. Nardini, Pisapia.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: non
governative aggiungere le seguenti: o associazioni.
6. 20. Nardini.
Al comma 4, lettera b), sostituire le parole:
non considerandosi tale con le seguenti: eccedente di
oltre due mesi.
6. 2. Saraceni.
Al comma 4, lettera c), sostituire le parole
da: un grave delitto fino a: codice di procedura
penale con le seguenti: per un qualsiasi reato di natura
non colposa commesso all'estero.
6. 34. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole:
delitto di diritto comune aggiungere le seguenti: ai
sensi del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.
6. 22. Nardini, Pisapia.
Al comma 4, lettera c), dopo le parole: del
codice di procedura penale aggiungere le seguenti: e del
terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.
6. 23. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 4, lettera c), aggiungere, in fine, le
parole: se la domanda è stata presentata,
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senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall'ingresso
nel territorio dello Stato e successivamente ad un
provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere
valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita
l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e a seguito
di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i
diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti
dell'uomo.
6. 21. Nardini.
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole:
delitti previsti con le seguenti: delitti per i quali è
previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
6. 3. Saraceni.
Al comma 4, lettera e), sostituire le parole
da: dall'articolo 380 fino alla fine della lettera con
le seguenti: dall'articolo 4- bis della legge 26
luglio 1975, n. 354.
6. 24. Nardini.
Al comma 4, lettera e), sopprimere le parole:
o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.
6. 4. Saraceni.
Al comma 4, sopprimere la lettera f).
6. 25. Nardini.
Al comma 4, lettera f), primo periodo,
aggiungere, in fine, le parole: sulla base di specifiche e
concrete circostanze.
6. 5. Saraceni.
Al comma 4, lettera f), secondo periodo,
sostituire le parole: l'attuale pericolosità con le
seguenti: l'attualità del pericolo.
6. 6. Saraceni.
Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente
lettera:
g) sia stato destinatario di mandato di cattura
internazionale da parte di un Paese membro dell'Unione
europea.
6. 18. Garra
Al comma 5, sopprimere la lettera c).
6. 10. Moroni.
Al comma 6, sostituire le parole da: nel caso
fino alla fine del comma con le seguenti: solo nel caso
in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo
versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o
per la sua libertà personale.
6. 35. Armaroli, Anedda, Lembo.
Al comma 6, sopprimere le parole: o degradanti.
6. 1. Giovanardi.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Quando l'esame preliminare e il pre-esame si
concludono positivamente, la domanda è trasmessa alla
Commissione centrale per l'esame ai sensi dell'articolo 7.
6. 7. Saraceni.
Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta
aggiungere le seguenti: o, in mancanza, in inglese,
francese, spagnolo, cinese o arabo.
6. 13. Moroni.
(Approvato)
Al comma 7, dopo le parole: lingua a lui conosciuta
aggiungere le seguenti: ovvero, in mancanza, in inglese
o francese o spagnolo o arabo.
6. 28. Manzione, Scoca.
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Al comma 7, sopprimere le parole: , recante anche le
modalità di impugnazione.
6. 48. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 7, sostituire le parole: recante anche le
modalità di impugnazione con le seguenti: nonché
all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il
provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni
sugli sviluppi del procedimento ai sensi del comma 8.
6. 36. Saraceni.
(Approvata la prima parte)
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. In caso di esito negativo, i relativi
provvedimenti sono adottati con atto scritto e motivato,
consegnato entro 24 ore all'interessato unitamente ad una
traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. Il
provvedimento contiene altresì l'avvertimento che, ove
l'interessato presti il suo consenso, egli sarà immediatamente
respinto o allontanato dal territorio dello Stato, altrimenti
sarà trattenuto, nelle more del procedimento di convalida di
cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale
dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al
comma 11.
6. 8. Saraceni.
Sostituire il comma 8 con i seguenti:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo
Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non
manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della
Commissione consideri che ci siano elementi validi per
ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame
della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino
del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è
provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi
della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la
reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5
dell'articolo 4 della presente legge. In caso di dichiarazione
di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda,
il funzionario di frontiera provvede al respingimento
immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione,
disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non
abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale,
notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto
scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno
una delle seguenti condizioni:
a) risulti da precedenti accertamenti la falsità
della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della
domanda di asilo;
b) il richiedente abbia presentato la domanda di
asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di
permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) qualora il richiedente asilo presti espressamente
il suo consenso.
8- bis. Il regolamento di attuazione di cui al comma
7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al
richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in
inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze
del consenso e della mancata prestazione dello stesso. Negli
altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone
il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata
disponibile dei centri di permanenza temporanea e di
assistenza di cui al comma 12, ovvero, qualora questo sia già
stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,
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chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del
provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica.
Il giudice valuta nel provvedimento di convalida, anche la
legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato
della Commissione. Per quanto applicabili, si seguono le
disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286. In caso di convalida del provvedimento si
procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero
alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora
ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il
provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per
cassazione. La presentazione del ricorso non sospende
l'esecuzione del provvedimento. In caso di mancata convalida
del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo
del pre-esame.
6. 49. La Commissione.
(Approvato)
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo
Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non
manifestamente infondata. Nel caso in cui il delegato della
Commissione consideri che ci siano elementi validi per
ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame
della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino
del Ministero dell'interno. In questo caso il richiedente è
provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi
della convenzione di Dublino. Per quanto riguarda la
reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5
dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di inammissibilità o
di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di
frontiera o il questore, ove il richiedente non abbia altro
titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale,
provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione
dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il
richiedente dia il suo consenso scritto. Il regolamento di
attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le
modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui
conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo,
cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata
prestazione dello stesso. Nel caso in cui il richiedente non
presti il suo consenso il questore dispone il trattenimento
presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei
centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al
comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai
sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque
entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del
tribunale in composizione monocratica. Il giudice valuta, nel
provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito
della decisione negativa del delegato della Commissione. Per
quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di
convalida del provvedimento si procede al respingimento
immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le
condizioni previste del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento
di convalida è ammesso il ricorso per cassazione. La
presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
provvedimento. In caso di mancata convalida del provvedimento
si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.
6. 14. Moroni.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
pre-esame si sia concluso positivamente. Nel caso in cui il
delegato della Commissione consideri
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che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non
sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda
viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.
In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul
territorio nazionale e il questore competente rilascia un
permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato
competente, ai sensi della convenzione di Dublino. Per quanto
riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi
3 e 5 dell'articolo 4. In caso di dichiarazione di
inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e
qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul
territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il
prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o
l'espulsione. Il funzionario di frontiera o il questore danno
esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente
non abbia, entro le ventiquattro ore dalla notifica, proposto
impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui
conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la
decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di
respingimento o espulsione. In tal caso il questore dispone il
trattenimento presso la più vicina sezione specializzata
disponibile nei centri di permanenza temporanea e di
assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già
stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,
chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento
al giudice del tribunale in funzione monocratica. Il giudice,
nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed
il merito della decisione del delegato della Commissione. Per
quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di
convalida del provvedimento si procede al respingimento
immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni
previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo
25 luglio 1998, n. 286. Avverso il provvedimento di convalida
è ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento. In caso
di mancata convalida del provvedimento si procede come nei
casi di esito positivo del pre-esame.
6. 15. Moroni.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
delegato abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e
che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.
Nel caso in cui il delegato della Commissione rilevi che
l'Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la
domanda è trasmessa al Ministero dell'Interno per l'esame ai
sensi della Convenzione di Dublino. In tal caso il richiedente
è provvisoriamente ammesso nel territorio nazionale e il
questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
attesa di determinazione dello Stato competente. Per la
reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5
dell'articolo 4. Il funzionario di frontiera o il questore, se
dichiarano la domanda inammissibile o manifestamente
infondata, provvedono al respingimento immediato o
all'espulsione del richiedente che non abbia titolo per
entrare o permanere nel territorio nazionale e che presti il
suo consenso in forma scritta o con dichiarazione raccolta a
verbale. Ove il richiedente non presta il consenso al
respingimento o all'esplusione e non offre sufficienti
garanzie in ordine alla sua reperibilità e al suo
mantenimento, il questore ne dispone il trattenimento presso
la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di
permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11,
ovvero, qualora il trattenimento sia stato già disposto ai
sensi del comma 9, la sua prosecuzione. In ogni caso il
questore trasmette gli atti senza ritardo, e comunque entro 48
ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica, per
la convalida del provvedimento di respingimento o di
espulsione e dell'eventuale provvedimento di trattenimento. Se
ricorrono le condizioni e i presupposti di cui ai commi
precedenti, il giudice
Pag. 71
nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette
gli atti al questore per la loro esecuzione immediata, salva
l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida
può partecipare un rappresentante dell'Alto commissariato
delle Nazioni Unite e l'interessato può farsi assistere da un
difensore. Avverso la convalida è ammesso ricorso per
cassazione, che non sospende l'esecuzione dei provvedimenti.
Se il provvedimento di respingimento o di espulsione non viene
convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato l'eventuale
trattenimento, restituisce gli atti al questore per il
successivo inoltro alla Commissione centrale. Si applicano, in
quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo
14.
6. 37. Saraceni.
Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole: la
più vicina sezione speciale nei centri con le seguenti:
il più vicino centro.
Conseguentemente:
al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:
la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei
centri con le seguenti: il più vicino centro;
sopprimere il comma 12.
6. 41. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.
Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il
seguente:
8- bis. Il ricorso al tribunale amministrativo
regionale competente per territorio avverso il provvedimento
negativo del delegato della Commissione centrale ed il
conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non
sospende l'esecuzione di quest'ultimo, che è immediatamente
esecutivo. Il ricorso, l'istanza di sospensione del
provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati,
anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato
entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento
anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
consolare all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.
L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del
ricorso. I successivi atti relativi al procedimento sono
inviati, a cura dell'amministrazione resistente o intimata,
ancorché non costituita, al ricorrente presso il domicilio,
anche all'estero, dallo stesso indicato o, in mancanza, presso
la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.
6. 17. Garra.
Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
Nel caso in cui il delegato della commissione consideri che ci
siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo
Stato competente per l'esame della domanda, questa viene
trasmessa all'ufficio competente del Ministero dell'interno.
Il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio
nazionale e il questore competente rilascia un permesso di
soggiorno in attesa della decisione sullo Stato competente ai
sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
6. 29. Nardini, Pisapia.
Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:
8- bis. Disposto il trattenimento di cui al comma
precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48
ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in
composizione monocratica, secondo quanto previsto
dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286. All'udienza di convalida
può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato
delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'interessato può farsi
assistere da un difensore. Il giudice nel procedimento di
convalida valuta anche la legittimità ed il merito del
provvedimento
Pag. 72
negativo del funzionario delegato della Commissione. In caso
di convalida del provvedimento si procede al respingimento
immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo
n. 286 del 1998. Avverso il provvedimento di convalida è
ammesso il ricorso per cassazione. La presentazione del
ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
8- ter. Se il provvedimento di diniego non è
convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione
centrale per l'esame di cui all'articolo 7.
6. 9. Saraceni.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. In caso di allontanamento arbitrario dal centro di
permanenza, si applica, in quanto ne sussistano i presupposti,
l'articolo 650 del codice penale.
6. 31. Nardini, Pisapia.
Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola:
pretore con la seguente: giudice.
6. 32. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:
dal funzionario di polizia con le seguenti: dal
questore.
* 6. 16. Moroni.
(Approvato)
Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:
dal funzionario di polizia con le seguenti: dal
questore.
* 6. 33. Manzione, Scoca.
(Approvato)
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine
non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione
circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito
positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il
soggiorno nel territorio italiano.
6. 30. Nardini, Pisapia.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
14. In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve
concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di
presentazione della domanda stessa. Qualora entro tale termine
non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione
circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia
arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal
territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con
esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso
e il soggiorno nel territorio italiano.
6. 11. Moroni.
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