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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194769
ALA0871-0103
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.103 (che inizia a pag.66 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
...(A.C. 5381 - sezione 6) EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 6 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 6.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
                  (Pre-esame della domanda).
     Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole:
  un delegato della Commissione centrale  con le seguenti:
  uno dei delegati di cui all'articolo 3, comma 11,
  6. 40.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
  4-bis, del Regolamento)
                                                (Approvato)
     Al comma 2, dopo il secondo periodo, aggiungere il
  seguente:  Il richiedente asilo deve essere sentito
  personalmente dal delegato della Commissione centrale
  6. 41.  Moroni.
     Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  Al
  pre-esame può intervenire  aggiungere le seguenti:  un
  difensore di fiducia eventualmente nominato dallo straniero
  e.
  6. 12.  Moroni.
     Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  Al
  pre-esame può intervenire  aggiungere le seguenti:  un
  difensore di fiducia eventualmente nominato dal richiedente
  asilo e.
  6. 19.  Nardini, Pisapia.
     Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole:  non
  governative  aggiungere le seguenti:  o associazioni.
  6. 20.  Nardini.
     Al comma 4, lettera  b),  sostituire le parole:
  non considerandosi tale  con le seguenti:  eccedente di
  oltre due mesi.
  6. 2.  Saraceni.
     Al comma 4, lettera  c),  sostituire le parole
  da:  un grave delitto  fino a:  codice di procedura
  penale  con le seguenti:  per un qualsiasi reato di natura
  non colposa commesso all'estero.
  6. 34.  Armaroli, Anedda, Lembo.
     Al comma 4, lettera  c),  dopo le parole:
  delitto di diritto comune  aggiungere le seguenti:  ai
  sensi del terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.
  6. 22.  Nardini, Pisapia.
     Al comma 4, lettera  c),  dopo le parole:  del
  codice di procedura penale  aggiungere le seguenti:  e del
  terzo comma dell'articolo 8 del codice penale.
  6. 23.  Nardini, Pisapia.
                                                (Approvato)
     Al comma 4, lettera  c),  aggiungere, in fine, le
  parole:  se la domanda è stata presentata,
 
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  senza giustificato motivo, dopo oltre sei mesi dall'ingresso
  nel territorio dello Stato e successivamente ad un
  provvedimento di espulsione, la sua credibilità può essere
  valutata con maggiore rigore da un giudice a cui sia garantita
  l'autonomia e l'indipendenza dal potere esecutivo e a seguito
  di un processo in cui sia rispettato il diritto di difesa e i
  diritti previsti dalla Convenzione europea dei diritti
  dell'uomo.
  6. 21.  Nardini.
     Al comma 4, lettera  e),  sostituire le parole:
  delitti previsti  con le seguenti:  delitti per i quali è
  previsto l'arresto obbligatorio in flagranza.
  6. 3.  Saraceni.
     Al comma 4, lettera  e),  sostituire le parole
  da:  dall'articolo 380  fino alla fine della lettera con
  le seguenti:  dall'articolo 4- bis  della legge 26
  luglio 1975, n. 354.
  6. 24.  Nardini.
       Al comma 4, lettera  e),  sopprimere le parole:
  o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato.
  6. 4.  Saraceni.
     Al comma 4, sopprimere la lettera  f).
  6. 25.  Nardini.
       Al comma 4, lettera  f),  primo periodo,
  aggiungere, in fine, le parole:  sulla base di specifiche e
  concrete circostanze.
  6. 5.  Saraceni.
       Al comma 4, lettera  f),  secondo periodo,
  sostituire le parole:  l'attuale pericolosità  con le
  seguenti:  l'attualità del pericolo.
  6. 6.  Saraceni.
     Al comma 4, aggiungere, in fine, la seguente
  lettera:
       g)  sia stato destinatario di mandato di cattura
  internazionale da parte di un Paese membro dell'Unione
  europea.
  6. 18.  Garra
     Al comma 5, sopprimere la lettera  c).
  6. 10.  Moroni.
     Al comma 6, sostituire le parole da:  nel caso
  fino alla fine del comma con le seguenti:  solo nel caso
  in cui si dimostri oggettivamente che il richiedente asilo
  versa in una situazione di estremo pericolo per la sua vita o
  per la sua libertà personale.
  6. 35.  Armaroli, Anedda, Lembo.
     Al comma 6, sopprimere le parole:  o degradanti.
  6. 1.  Giovanardi.
     Sostituire il comma 7 con il seguente:
       7.  Quando l'esame preliminare e il pre-esame si
  concludono positivamente, la domanda è trasmessa alla
  Commissione centrale per l'esame ai sensi dell'articolo 7.
  6. 7.  Saraceni.
     Al comma 7, dopo le parole:  lingua a lui conosciuta
  aggiungere le seguenti:  o, in mancanza, in inglese,
  francese, spagnolo, cinese o arabo.
  6. 13.  Moroni.
                                                (Approvato)
     Al comma 7, dopo le parole:  lingua a lui conosciuta
  aggiungere le seguenti:  ovvero, in mancanza, in inglese
  o francese o spagnolo o arabo.
  6. 28.  Manzione, Scoca.
 
                              Pag. 68
 
     Al comma 7, sopprimere le parole:  , recante anche le
  modalità di impugnazione.
  6. 48.  La Commissione.
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     Al comma 7, sostituire le parole:  recante anche le
  modalità di impugnazione  con le seguenti:  nonché
  all'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.  Il
  provvedimento contiene altresì le opportune comunicazioni
  sugli sviluppi del procedimento ai sensi del comma 8.
  6. 36.  Saraceni.
                                 (Approvata la prima parte)
       Sostituire il comma 8 con il seguente:
       8.  In caso di esito negativo, i relativi
  provvedimenti sono adottati con atto scritto e motivato,
  consegnato entro 24 ore all'interessato unitamente ad una
  traduzione in lingua a lui conosciuta, nonché all'Alto
  Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.  Il
  provvedimento contiene altresì l'avvertimento che, ove
  l'interessato presti il suo consenso, egli sarà immediatamente
  respinto o allontanato dal territorio dello Stato, altrimenti
  sarà trattenuto, nelle more del procedimento di convalida di
  cui al comma seguente, presso la più vicina sezione speciale
  dei centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui al
  comma 11.
  6. 8.  Saraceni.
     Sostituire il comma 8 con i seguenti:
       8.  La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
  l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
  delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo
  Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non
  manifestamente infondata.  Nel caso in cui il delegato della
  Commissione consideri che ci siano elementi validi per
  ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame
  della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino
  del Ministero dell'interno.  In questo caso il richiedente è
  provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
  questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
  attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi
  della convenzione di Dublino.  Per quanto riguarda la
  reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5
  dell'articolo 4 della presente legge.  In caso di dichiarazione
  di inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda,
  il funzionario di frontiera provvede al respingimento
  immediato o il questore all'esecuzione dell'espulsione,
  disposta dal prefetto, del richiedente asilo, ove questi non
  abbia altro titolo a permanere nel territorio nazionale,
  notificandogli il provvedimento stesso, qualora dall'atto
  scritto e motivato di cui al comma 7 risulti verificata almeno
  una delle seguenti condizioni:
         a)  risulti da precedenti accertamenti la falsità
  della identità e della cittadinanza dichiarata ai fini della
  domanda di asilo;
       b)  il richiedente abbia presentato la domanda di
  asilo dopo la convalida del trattenimento in un centro di
  permanenza temporanea ed assistenza ai sensi dell'articolo 14
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
       c)  qualora il richiedente asilo presti espressamente
  il suo consenso.
     8- bis.  Il regolamento di attuazione di cui al comma
  7 dell'articolo 3 definisce le modalità di comunicazione al
  richiedente, in lingua a lui conosciuta o, in mancanza, in
  inglese, francese, spagnolo, cinese o arabo, delle conseguenze
  del consenso e della mancata prestazione dello stesso.  Negli
  altri casi il funzionario di frontiera o il questore dispone
  il trattenimento presso la più vicina sezione specializzata
  disponibile dei centri di permanenza temporanea e di
  assistenza di cui al comma 12, ovvero, qualora questo sia già
  stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,
 
                              Pag. 69
 
  chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del
  provvedimento al giudice di tribunale in funzione monocratica.
  Il giudice valuta nel provvedimento di convalida, anche la
  legittimità ed il merito della decisione negativa del delegato
  della Commissione.  Per quanto applicabili, si seguono le
  disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo 25
  luglio 1998, n. 286.  In caso di convalida del provvedimento si
  procede al respingimento immediato o all'espulsione, ovvero
  alla prosecuzione del trattenimento dell'interessato, qualora
  ricorrano le condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 14
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Avverso il
  provvedimento di convalida è ammesso il ricorso per
  cassazione.  La presentazione del ricorso non sospende
  l'esecuzione del provvedimento.  In caso di mancata convalida
  del provvedimento si procede come nei casi di esito positivo
  del pre-esame.
  6. 49.  La Commissione.
                                                (Approvato)
       Sostituire il comma 8 con il seguente:
     8.  La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
  l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
  delegato della Commissione abbia rilevato che l'Italia sia lo
  Stato competente e che la domanda sia ammissibile e non
  manifestamente infondata.  Nel caso in cui il delegato della
  Commissione consideri che ci siano elementi validi per
  ritenere che l'Italia non sia lo Stato competente per l'esame
  della domanda, la domanda viene trasmessa all'Unità Dublino
  del Ministero dell'interno.  In questo caso il richiedente è
  provvisoriamente ammesso sul territorio nazionale e il
  questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
  attesa di determinazione dello Stato competente, ai sensi
  della convenzione di Dublino.  Per quanto riguarda la
  reperibilità del richiedente, si applicano i commi 3 e 5
  dell'articolo 4.  In caso di dichiarazione di inammissibilità o
  di manifesta infondatezza della domanda, il funzionario di
  frontiera o il questore, ove il richiedente non abbia altro
  titolo ad entrare o permanere nel territorio nazionale,
  provvedono al respingimento immediato o all'esecuzione
  dell'espulsione disposta dal prefetto, a condizione che il
  richiedente dia il suo consenso scritto.  Il regolamento di
  attuazione di cui al comma 7 dell'articolo 3 definisce le
  modalità di comunicazione al richiedente, in lingua a lui
  conosciuta o, in mancanza, in inglese, francese, spagnolo,
  cinese o arabo, delle conseguenze del consenso e della mancata
  prestazione dello stesso.  Nel caso in cui il richiedente non
  presti il suo consenso il questore dispone il trattenimento
  presso la più vicina sezione specializzata disponibile dei
  centri di permanenza temporanea e di assistenza di cui al
  comma 11, ovvero, qualora questo sia stato già disposto ai
  sensi del comma 9, la sua prosecuzione, chiedendo comunque
  entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice del
  tribunale in composizione monocratica.  Il giudice valuta, nel
  provvedimento di convalida, anche la legittimità ed il merito
  della decisione negativa del delegato della Commissione.  Per
  quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  In caso di
  convalida del provvedimento si procede al respingimento
  immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
  trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le
  condizioni previste del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  Avverso il provvedimento
  di convalida è ammesso il ricorso per cassazione.  La
  presentazione del ricorso non sospende l'esecuzione del
  provvedimento.  In caso di mancata convalida del provvedimento
  si procede come nei casi di esito positivo del pre-esame.
  6. 14.  Moroni.
     Sostituire il comma 8 con il seguente:
     8.  La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
  l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
  pre-esame si sia concluso positivamente.  Nel caso in cui il
  delegato della Commissione consideri
 
                              Pag. 70
 
  che ci siano elementi validi per ritenere che l'Italia non
  sia lo Stato competente per l'esame della domanda, la domanda
  viene trasmessa all'Unità Dublino del Ministero dell'interno.
  In questo caso il richiedente è provvisoriamente ammesso sul
  territorio nazionale e il questore competente rilascia un
  permesso di soggiorno in attesa di determinazione dello Stato
  competente, ai sensi della convenzione di Dublino.  Per quanto
  riguarda la reperibilità del richiedente, si applicano i commi
  3 e 5 dell'articolo 4.  In caso di dichiarazione di
  inammissibilità o di manifesta infondatezza della domanda, e
  qualora il richiedente non abbia altro titolo a permanere sul
  territorio nazionale, il funzionario di frontiera o il
  prefetto dispongono rispettivamente il respingimento o
  l'espulsione.  Il funzionario di frontiera o il questore danno
  esecuzione ai provvedimenti indicati, qualora il richiedente
  non abbia, entro le ventiquattro ore dalla notifica, proposto
  impugnazione, anche personalmente e in una lingua a lui
  conosciuta, congiuntamente o disgiuntamente, avverso la
  decisione del delegato della Commissione o il provvedimento di
  respingimento o espulsione.  In tal caso il questore dispone il
  trattenimento presso la più vicina sezione specializzata
  disponibile nei centri di permanenza temporanea e di
  assistenza di cui al comma 11, ovvero qualora questo sia già
  stato disposto ai sensi del comma 9, la sua prosecuzione,
  chiedendo comunque entro 48 ore la convalida del provvedimento
  al giudice del tribunale in funzione monocratica.  Il giudice,
  nel provvedimento di convalida, valuta anche la legittimità ed
  il merito della decisione del delegato della Commissione.  Per
  quanto applicabili si seguono le previsioni dell'articolo 14
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  In caso di
  convalida del provvedimento si procede al respingimento
  immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
  trattenimento dell'interessato qualora ricorrano le condizioni
  previste dal comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo
  25 luglio 1998, n. 286.  Avverso il provvedimento di convalida
  è ammesso il ricorso per cassazione.  La presentazione del
  ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.  In caso
  di mancata convalida del provvedimento si procede come nei
  casi di esito positivo del pre-esame.
  6. 15.  Moroni.
     Sostituire il comma 8 con il seguente:
     8.  La domanda è trasmessa alla Commissione centrale per
  l'esame della stessa, ai sensi dell'articolo 7, quando il
  delegato abbia rilevato che l'Italia sia lo Stato competente e
  che la domanda sia ammissibile e non manifestamente infondata.
  Nel caso in cui il delegato della Commissione rilevi che
  l'Italia non sia lo Stato competente ai sensi del comma 1, la
  domanda è trasmessa al Ministero dell'Interno per l'esame ai
  sensi della Convenzione di Dublino.  In tal caso il richiedente
  è provvisoriamente ammesso nel territorio nazionale e il
  questore competente rilascia un permesso di soggiorno in
  attesa di determinazione dello Stato competente.  Per la
  reperibilità del richiedente si applicano i commi 3 e 5
  dell'articolo 4.  Il funzionario di frontiera o il questore, se
  dichiarano la domanda inammissibile o manifestamente
  infondata, provvedono al respingimento immediato o
  all'espulsione del richiedente che non abbia titolo per
  entrare o permanere nel territorio nazionale e che presti il
  suo consenso in forma scritta o con dichiarazione raccolta a
  verbale.  Ove il richiedente non presta il consenso al
  respingimento o all'esplusione e non offre sufficienti
  garanzie in ordine alla sua reperibilità e al suo
  mantenimento, il questore ne dispone il trattenimento presso
  la più vicina sezione specializzata disponibile dei centri di
  permanenza temporanea e di assistenza di cui al comma 11,
  ovvero, qualora il trattenimento sia stato già disposto ai
  sensi del comma 9, la sua prosecuzione.  In ogni caso il
  questore trasmette gli atti senza ritardo, e comunque entro 48
  ore, al giudice del tribunale in composizione monocratica, per
  la convalida del provvedimento di respingimento o di
  espulsione e dell'eventuale provvedimento di trattenimento.  Se
  ricorrono le condizioni e i presupposti di cui ai commi
  precedenti, il giudice
 
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  nelle successive 48 ore convalida i provvedimenti e trasmette
  gli atti al questore per la loro esecuzione immediata, salva
  l'applicazione del comma 1 dell'articolo 14 del decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  All'udienza di convalida
  può partecipare un rappresentante dell'Alto commissariato
  delle Nazioni Unite e l'interessato può farsi assistere da un
  difensore.  Avverso la convalida è ammesso ricorso per
  cassazione, che non sospende l'esecuzione dei provvedimenti.
  Se il provvedimento di respingimento o di espulsione non viene
  convalidato nelle 48 ore, il giudice, revocato l'eventuale
  trattenimento, restituisce gli atti al questore per il
  successivo inoltro alla Commissione centrale.  Si applicano, in
  quanto compatibili, le disposizioni del predetto articolo
  14.
  6. 37.  Saraceni.
     Al comma 8, terzo periodo, sostituire le parole:  la
  più vicina sezione speciale nei centri  con le seguenti:
  il più vicino centro.
     Conseguentemente:
         al comma 9, primo periodo, sostituire le parole:
  la più vicina sezione speciale per i richiedenti asilo nei
  centri  con le seguenti:  il più vicino centro;
         sopprimere il comma 12.
  6. 41.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
  4-bis, del Regolamento)
     Al comma 8, sopprimere gli ultimi due periodi.
     Conseguentemente, dopo il comma 8, aggiungere il
  seguente:
         8- bis.  Il ricorso al tribunale amministrativo
  regionale competente per territorio avverso il provvedimento
  negativo del delegato della Commissione centrale ed il
  conseguente provvedimento di respingimento o di espulsione non
  sospende l'esecuzione di quest'ultimo, che è immediatamente
  esecutivo.  Il ricorso, l'istanza di sospensione del
  provvedimento ed i motivi aggiunti possono essere presentati,
  anche senza l'assistenza legale, dallo stesso interessato
  entro trenta giorni dalla notifica del predetto provvedimento
  anche per il tramite della rappresentanza diplomatica o
  consolare all'estero, che provvede alle prescritte notifiche.
  L'Avvocatura generale dello Stato cura il deposito del
  ricorso.  I successivi atti relativi al procedimento sono
  inviati, a cura dell'amministrazione resistente o intimata,
  ancorché non costituita, al ricorrente presso il domicilio,
  anche all'estero, dallo stesso indicato o, in mancanza, presso
  la suddetta rappresentanza diplomatica o consolare.
  6. 17.  Garra.
     Al comma 8, aggiungere, in fine, i seguenti periodi:
  Nel caso in cui il delegato della commissione consideri che ci
  siano elementi validi per ritenere che l'Italia non sia lo
  Stato competente per l'esame della domanda, questa viene
  trasmessa all'ufficio competente del Ministero dell'interno.
  Il richiedente è provvisoriamente ammesso sul territorio
  nazionale e il questore competente rilascia un permesso di
  soggiorno in attesa della decisione sullo Stato competente ai
  sensi della legge 23 dicembre 1992, n. 523.
  6. 29.  Nardini, Pisapia.
       Dopo il comma 8,   aggiungere i seguenti:
       8- bis.  Disposto il trattenimento di cui al comma
  precedente, il funzionario della Commissione chiede entro 48
  ore la convalida del provvedimento al giudice del tribunale in
  composizione monocratica, secondo quanto previsto
  dall'articolo 14 del testo unico approvato con decreto
  legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  All'udienza di convalida
  può partecipare un rappresentante dell'Alto Commissariato
  delle Nazioni Unite per i rifugiati e l'interessato può farsi
  assistere da un difensore.  Il giudice nel procedimento di
  convalida valuta anche la legittimità ed il merito del
  provvedimento
 
                              Pag. 72
 
  negativo del funzionario delegato della Commissione.  In caso
  di convalida del provvedimento si procede al respingimento
  immediato o all'espulsione, ovvero alla prosecuzione del
  trattenimento dell'interessato, qualora ricorrano le
  condizioni previste dall'articolo 14 del decreto legislativo
  n. 286 del 1998.  Avverso il provvedimento di convalida è
  ammesso il ricorso per cassazione.  La presentazione del
  ricorso non sospende l'esecuzione del provvedimento.
     8- ter.  Se il provvedimento di diniego non è
  convalidato, il giudice trasmette gli atti alla Commissione
  centrale per l'esame di cui all'articolo 7.
  6. 9.  Saraceni.
     Sostituire il comma 10 con il seguente:
     10.  In caso di allontanamento arbitrario dal centro di
  permanenza, si applica, in quanto ne sussistano i presupposti,
  l'articolo 650 del codice penale.
  6. 31.  Nardini, Pisapia.
     Al comma 10, primo periodo, sostituire la parola:
  pretore  con la seguente:  giudice.
  6. 32.  Nardini, Pisapia.
                                                (Approvato)
     Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:
  dal funzionario di polizia  con le seguenti:  dal
  questore.
  * 6. 16.  Moroni.
                                                (Approvato)
     Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole:
  dal funzionario di polizia  con le seguenti:  dal
  questore.
  * 6. 33.  Manzione, Scoca.
                                                (Approvato)
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     14.  In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve
  concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di
  presentazione della domanda stessa.  Qualora entro tale termine
  non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione
  circa il pre-esame, esso si intende concluso con esito
  positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso e il
  soggiorno nel territorio italiano.
  6. 30.  Nardini, Pisapia.
     Aggiungere, in fine, il seguente comma:
     14.  In ogni caso il pre-esame della domanda di asilo deve
  concludersi entro il termine di trenta giorni dalla data di
  presentazione della domanda stessa.  Qualora entro tale termine
  non sia stata comunicata al richiedente asilo alcuna decisione
  circa il pre-esame, e salvi i casi in cui egli si sia
  arbitrariamente allontanato dal centro di permanenza o dal
  territorio comunale, il pre-esame si intende concluso con
  esito positivo e al richiedente asilo è consentito l'ingresso
  e il soggiorno nel territorio italiano.
  6. 11.  Moroni.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0103 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0066 RIGINIZ=017 PAGFIN=0072 RIGFIN=052 UPAG=NO PAGEIN=66 PAGEFIN=72 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0103 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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