| (Esame della domanda di asilo).
1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla
Commissione centrale, che a tal fine valuta:
a) la domanda, il verbale e la documentazione
prodotta o acquisita d'ufficio;
b) le dichiarazioni rese in sede di audizione,
svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
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c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si
trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero
nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del
richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
d) l'eventuale documentazione presentata da
organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
umani.
2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce
condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente
vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla
data fissata per l'audizione.
3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà
tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare
personalmente il minore richiedente.
4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti
asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
subito violenza, la Commissione centrale può disporre la
designazione di personale specializzato per lo svolgimento di
un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
l'eventuale presenza dello stesso personale durante
l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o
esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella
propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la
Commissione nomina un interprete.
6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi
assistere da una persona di sua fiducia.
7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale
dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione
o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese
in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante
l'audizione.
8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in
luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno
due membri della competente sezione.
9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso
domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè,
ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo
straniero.
10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale
rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
dell'audizione medesima e della documentazione da lui
prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla
decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua
presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere
attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di
riconoscimento.
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