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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194770
ALA0871-0104
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.104 (che inizia a pag.72 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 7) ARTICOLO 7 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 7.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
               (Esame della domanda di asilo).
     1.  La decisione sulla domanda di asilo spetta alla
  Commissione centrale, che a tal fine valuta:
         a)  la domanda, il verbale e la documentazione
  prodotta o acquisita d'ufficio;
         b)  le dichiarazioni rese in sede di audizione,
  svolta dallo straniero di fronte alla Commissione;
 
                              Pag. 73
 
         c)  l'effettiva situazione socio-politica in cui si
  trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero
  nonchè ogni elemento relativo alla situazione personale del
  richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;
         d)  l'eventuale documentazione presentata da
  organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed
  umani.
     2.  Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito,
  l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce
  condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di
  riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente
  vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla
  data fissata per l'audizione.
     3.  Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà
  tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di
  riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare
  personalmente il minore richiedente.
     4.  In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti
  asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver
  subito violenza, la Commissione centrale può disporre la
  designazione di personale specializzato per lo svolgimento di
  un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza
  sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo
  l'eventuale presenza dello stesso personale durante
  l'audizione del richiedente.  L'audizione può essere sospesa o
  esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari
  condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
     5.  Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella
  propria lingua o in una lingua a lui nota.  Ove occorra, la
  Commissione nomina un interprete.
     6.  Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi
  assistere da una persona di sua fiducia.
     7.  L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale
  dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione
  o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese
  in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante
  l'audizione.
     8.  L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in
  luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno
  due membri della competente sezione.
     9.  L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso
  domande dirette dei membri della Commissione centrale nonchè,
  ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle
  Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo
  straniero.
     10.  Al termine dell'audizione, la Commissione centrale
  rilascia allo straniero copia autenticata del verbale
  dell'audizione medesima e della documentazione da lui
  prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
     11.  Qualora la Commissione centrale non pervenga alla
  decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua
  presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere
  attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di
  riconoscimento.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0104 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0072 RIGINIZ=053 PAGFIN=0073 RIGFIN=055 UPAG=NO PAGEIN=72 PAGEFIN=73 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0104 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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