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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194772
ALA0871-0106
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.106 (che inizia a pag.74 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
Pag. 74 (A.C. 5381 - sezione 8) ARTICOLO 8 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 8.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
             (Decisione sulla domanda di asilo).
     1.  Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale
  adotta una delle seguenti decisioni:
         a)  riconosce il diritto di asilo al richiedente
  che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
         b)  rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
  non possegga i requisiti previsti dalla legge;
         c)  adotta il provvedimento di temporanea
  impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.
     2.  La Commissione centrale decide sulla domanda con atto
  scritto e motivato.  Nella decisione la Commissione deve
  fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi
  acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.
  Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la
  sua impugnazione.
     3.  La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda
  entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da
  notificare non oltre i quindici giorni successivi alla
  pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga
  motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
     4.  Alla decisione deve essere allegata una traduzione in
  forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè
  della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile
  ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione
  individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
  richiedente.
     5.  La decisione di cui al comma 1, lettera  b),
  comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio
  nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo
  che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato
  per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10,
  comma 1.  A tal fine la decisione è comunicata alla competente
  questura che provvede alla notifica del provvedimento e
  all'intimazione a lasciare il territorio nazionale.  Il
  prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
  presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con
  accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
  pubblica.
     6.  Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
  Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce
  Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate
  di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2,
  predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai
  quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0106 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0074 RIGINIZ=001 PAGFIN=0074 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=74 PAGEFIN=74 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0106 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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