| (Decisione sulla domanda di asilo).
1. Al termine dell'istruttoria la Commissione centrale
adotta una delle seguenti decisioni:
a) riconosce il diritto di asilo al richiedente
che possegga i requisiti previsti dalla presente legge;
b) rigetta la domanda qualora il richiedente asilo
non possegga i requisiti previsti dalla legge;
c) adotta il provvedimento di temporanea
impossibilità al rimpatrio di cui all'articolo 9.
2. La Commissione centrale decide sulla domanda con atto
scritto e motivato. Nella decisione la Commissione deve
fornire una valutazione espressa di tutti gli elementi
acquisiti e di tutte le dichiarazioni rese dallo straniero.
Nella decisione sono indicati le modalità e i termini per la
sua impugnazione.
3. La Commissione centrale si pronuncia sulla domanda
entro trenta giorni dalla audizione, con decisione da
notificare non oltre i quindici giorni successivi alla
pronuncia, salvo che la Commissione medesima non disponga
motivatamente un approfondimento dell'istruttoria.
4. Alla decisione deve essere allegata una traduzione in
forma sintetica della motivazione e del dispositivo nonchè
della indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile
ricorrere, nella lingua utilizzata durante l'audizione
individuale ovvero in altra lingua comprensibile dal
richiedente.
5. La decisione di cui al comma 1, lettera b),
comporta l'obbligo per l'interessato di lasciare il territorio
nazionale entro trenta giorni dalla sua notificazione, salvo
che egli abbia titolo a soggiornare nel territorio dello Stato
per altri motivi e salvo quanto previsto dall'articolo 10,
comma 1. A tal fine la decisione è comunicata alla competente
questura che provvede alla notifica del provvedimento e
all'intimazione a lasciare il territorio nazionale. Il
prefetto, in caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
presente comma, dispone l'espulsione dell'interessato con
accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza
pubblica.
6. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Croce
Rossa Italiana o con organizzazioni umanitarie specializzate
di comprovata affidabilità di cui all'articolo 4, comma 2,
predispone programmi di rientro in patria degli stranieri ai
quali non sia stato riconosciuto il diritto di asilo.
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