| (Decisione di impossibilità temporanea al
rimpatrio).
1. La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza
dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di
asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi
comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di
origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
carattere umanitario, può decidere che sussiste
l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
2. Il provvedimento di impossibilità temporanea al
rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il
medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e
allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la
Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno
di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio
della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti
all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il
riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di
assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
3. Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o
altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non
appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure
straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di
dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
richiedere con istanza individuale, ricorrendone i
presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo. A tale
fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli
interessati alla questura competente per territorio con le
modalità previste dall'articolo 6. Ai richiedenti che non
abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in
presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento
di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma
2.
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