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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194774
ALA0871-0108
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.108 (che inizia a pag.75 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 9) ARTICOLO 9 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 9.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Decisione di impossibilità temporanea al
                         rimpatrio).
     1.  La Commissione centrale, qualora accerti la mancanza
  dei presupposti necessari per il riconoscimento del diritto di
  asilo e tuttavia rilevi, anche sulla base di elementi
  comunicati dalla competente rappresentanza diplomatica,
  l'inopportunità del rinvio del richiedente nel Paese di
  origine o di abituale residenza per gravi e fondati motivi di
  carattere umanitario, può decidere che sussiste
  l'impossibilità temporanea al rimpatrio.
     2.  Il provvedimento di impossibilità temporanea al
  rimpatrio dà titolo ad una autorizzazione al soggiorno per il
  medesimo motivo, della durata di un anno, esteso al lavoro e
  allo studio, rinnovabile per lo stesso periodo qualora la
  Commissione centrale accerti la permanenza delle condizioni di
  impossibilità al rimpatrio con riferimento al caso concreto.
  Trascorsi cinque anni dal rilascio del permesso di soggiorno
  di cui al presente comma, il titolare può ottenere il rilascio
  della carta di soggiorno e gode degli stessi diritti previsti
  all'articolo 15 per lo straniero che abbia ottenuto il
  riconoscimento del diritto di asilo e delle misure di
  assistenza e di integrazione di cui all'articolo 16.
     3.  Qualora in occasione di conflitti, disastri naturali o
  altri eventi di particolare gravità, verificatisi in Paesi non
  appartenenti all'Unione europea, siano state adottate misure
  straordinarie di accoglienza temporanea, alla cessazione di
  dette misure coloro che ne hanno beneficiato possono
  richiedere con istanza individuale, ricorrendone i
  presupposti, il riconoscimento del diritto di asilo.  A tale
  fine si procede al pre-esame della domanda presentata dagli
  interessati alla questura competente per territorio con le
  modalità previste dall'articolo 6.  Ai richiedenti che non
  abbiano ottenuto il riconoscimento può essere concesso, in
  presenza delle condizioni di cui al comma 1, il provvedimento
  di impossibilità temporanea al rimpatrio previsto dal comma
  2.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0108 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0075 RIGINIZ=010 PAGFIN=0075 RIGFIN=049 UPAG=NO PAGEIN=75 PAGEFIN=75 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0108 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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