| (Ricorsi).
1. Contro la decisione della Commissione centrale sulla
domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere
presentato ricorso al tribunale del luogo di domicilio
eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari
in possesso del permesso per richiesta di asilo di
richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia,
salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
2. Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal
presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le
norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del
Libro II del codice di procedura civile. Nel giudizio sono
comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e
l'assunzione di ogni altro mezzo di prova. Il ricorso deve
essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale
ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al
tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi
alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura
dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci
giorni prima dell'udienza di discussione, ogni
controdeduzione.
3. La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del
richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne
consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del
permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il
territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le
prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio
di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone
l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso in appello non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4. La sospensione dell'
esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal
richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del
ricorso in appello, con istanza motivata. Il presidente del
tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro
quindici giorni dal deposito del ricorso.
6. Qualora il ricorso di cui al comma 1 non sia
definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del
provvedimento negativo
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della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di
svolgere attività lavorativa fino alla definizione del
ricorso.
7. La sentenza del giudice che accoglie il ricorso
dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate
nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e
sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della
Commissione centrale.
8. Tutti gli atti concernenti i procedimenti
giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da
ogni imposta o tributo.
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