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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194776
ALA0871-0110
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.110 (che inizia a pag.76 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 10) ARTICOLO 10 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 10.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
                          (Ricorsi).
     1.  Contro la decisione della Commissione centrale sulla
  domanda di riconoscimento del diritto di asilo può essere
  presentato ricorso al  tribunale del luogo di domicilio
  eletto dal richiedente.  Il ricorso è presentato nel termine di
  trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
  provvedimento e consente all'interessato e ai suoi familiari
  in possesso del permesso per richiesta di asilo  di
  richiedere un permesso di soggiorno per motivi di giustizia,
  salvo diniego per motivi di ordine pubblico, di sicurezza
  dello Stato o di tutela delle relazioni internazionali.
     2.  Per lo svolgimento dei procedimenti previsti dal
  presente articolo si osservano, in quanto applicabili, le
  norme previste dalla Sezione II del Capo I del Titolo IV del
  Libro II del codice di procedura civile.  Nel giudizio sono
  comunque consentiti l'interrogatorio del ricorrente e
  l'assunzione di ogni altro mezzo di prova.  Il ricorso deve
  essere altresì notificato alla Commissione centrale, la quale
  ha l'obbligo di inviare immediatamente al ricorrente e al
  tribunale copia di tutti gli atti in suo possesso relativi
  alla domanda di asilo e può, per il tramite dell'Avvocatura
  dello Stato, fare depositare in cancelleria, almeno dieci
  giorni prima dell'udienza di discussione, ogni
  controdeduzione.
     3.  La sentenza del tribunale che rigetta il ricorso del
  richiedente asilo è comunicata alla questura competente che ne
  consegna una copia all'interessato disponendo il ritiro del
  permesso di soggiorno ed intima allo stesso di lasciare il
  territorio dello Stato entro quindici giorni, osservando le
  prescrizioni per il viaggio e per la presentazione all'ufficio
  di polizia di frontiera.
     4.  In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
  comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone
  l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
  frontiera a mezzo della forza pubblica.
     5.  L'eventuale ricorso in appello  non sospende
  l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
  provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.  La sospensione dell'
  esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
  provvedimenti di cui ai commi 3 e 4 può essere chiesta dal
  richiedente asilo, contestualmente alla presentazione del
  ricorso in appello, con istanza motivata.  Il presidente del
  tribunale si pronuncia sull'istanza di sospensione entro
  quindici giorni dal deposito del ricorso.
     6.  Qualora il ricorso di cui al comma 1  non sia
  definito entro sei mesi dalla data della impugnazione del
  provvedimento negativo
 
                              Pag. 77
 
  della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di
  svolgere attività lavorativa fino alla definizione del
  ricorso.
     7.  La sentenza del giudice che accoglie il ricorso
  dichiara espressamente che sussistono le circostanze indicate
  nell'articolo 2 per il riconoscimento del diritto di asilo e
  sostituisce a tutti gli effetti l'analoga decisione della
  Commissione centrale.
     8.  Tutti gli atti concernenti i procedimenti
  giurisdizionali previsti dal presente articolo sono esenti da
  ogni imposta o tributo.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0110 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0076 RIGINIZ=015 PAGFIN=0077 RIGFIN=012 UPAG=NO PAGEIN=76 PAGEFIN=77 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0110 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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