| (Ricorsi).
Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del
luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio
eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato di richiedere un
permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego
per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di
tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i
termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni,
nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la
competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con
decreto, l'udienza per la discussione del ricorso nel termine
di sessanta giorni dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che
rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla
questura competente che ne consegna una copia all'interessato
disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo
stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici
giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone
l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al
tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei
mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo
della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di
svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso
di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva
estesa al merito.
* 10. 11. Garra
Al comma 1, sostituire le parole da: tribunale del
luogo fino alla fine dell'articolo con le seguenti:
tribunale amministrativo regionale del luogo di domicilio
eletto dal richiedente. Il ricorso è presentato nel termine di
trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del
provvedimento e consente all'interessato di richiedere un
permesso di soggiorno per motivi di giustizia, salvo diniego
per motivi di ordine pubblico, di sicurezza dello Stato o di
tutela delle relazioni internazionali.
2. Per i procedimenti previsti dal presente articolo i
termini stabiliti dagli articoli 36 e seguenti del testo unico
delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio
decreto 26 giugno 1924, n. 1054, e successive modificazioni,
nonché quelli previsti dagli articoli 21 e seguenti della
legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà e la
competente autorità giurisdizionale fissa d'ufficio, con
decreto, l'udienza
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per la discussione del ricorso nel termine di sessanta giorni
dalla data di deposito dello stesso.
3. La sentenza del tribunale amministrativo regionale che
rigetta il ricorso del richiedente asilo è comunicata alla
questura competente che ne consegna una copia all'interessato
disponendo il ritiro del permesso di soggiorno ed intima allo
stesso di lasciare il territorio dello Stato entro quindici
giorni, osservando le prescrizioni per il viaggio e per la
presentazione all'ufficio di polizia di frontiera.
4. In caso di mancato rispetto dell'obbligo di cui al
comma 3, salvi i casi di forza maggiore, il prefetto dispone
l'espulsione dell'interessato con accompagnamento alla
frontiera a mezzo della forza pubblica.
5. L'eventuale ricorso al Consiglio di Stato non sospende
l'esecuzione della decisione della Commissione centrale e dei
provvedimenti di cui ai commi 3 e 4.
6. Qualora il procedimento giurisdizionale di fronte al
tribunale amministrativo regionale non sia definito entro sei
mesi dalla data della impugnazione del provvedimento negativo
della Commissione centrale, il ricorrente ha diritto di
svolgere attività lavorativa fino alla definizione del ricorso
di fronte al predetto tribunale.
7. Il giudice amministrativo ha giurisdizione esclusiva
estesa al merito.
* 10. 13. Lembo.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: ai suoi
familiari aggiungere le seguenti: di cui all'articolo 2,
comma 2,
10. 12. Armaroli, Lembo, Anedda.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole
da: in possesso fino a: di giustizia con le
seguenti: di ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno
di cui sono in possesso.
Conseguentemente, all'articolo 13, comma 6, secondo
periodo, sostituire le parole: concesso per motivi di
giustizia con la seguente: rinnovato.
10. 5. Moroni.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:
un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le
seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso
per richiesta di asilo.
* 10. 7. Moroni.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:
un permesso di soggiorno per motivi di giustizia con le
seguenti: il prolungamento di validità di detto permesso
per richiesta di asilo.
* 10. 14. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole
da: salvo diniego fino alla fine del comma.
10. 16. Nardini.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole:
salvo diniego per motivi di ordine pubblico fino alla
finea: dello Stato o di con le seguenti: salvo che
ricorrano concreti e specifici motivi di pericolo attuale per
l'ordine pubblico, la sicurezza dello Stato o la.
10. 1. Saraceni.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o
di tutela delle relazioni internazionali.
10. 6. Moroni.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: la
quale aggiungere le seguenti: , fatte salve le norme sui
documenti classificati e sul trattamento dei dati
personali,
10. 10. Moroni.
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Al comma 3, sostituire le parole: quindici giorni
con le seguenti: quarantacinque giorni.
10. 2. Saraceni.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire le parole: L'eventuale
ricorso in appello con le seguenti: l'eventuale appello
deve essere proposto, a pena di decadenza, entro trenta giorni
dalla consegna della sentenza ai sensi del comma 3.
L'appello.
10. 3. Saraceni.
(Approvato)
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Scaduto detto termine, la sospensione
dell'esecuzione si intende concessa.
10. 4. Saraceni.
Sopprimere il comma 6.
10. 9. Moroni.
(Approvato)
Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo
lo straniero è comunque ammesso al gratuito patrocinio a spese
dello Stato.
10. 8. Moroni.
Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Per i procedimenti previsti dal presente articolo
lo straniero è comunque ammesso, se vi sono i presupposti di
cui all'articolo 3 della legge 30 luglio 1990, n. 217,
attestati anche mediante autocertificazione, al patrocinio a
spese dello Stato.
10. 15. Nardini, Pisapia.
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