| (Riconoscimento del diritto di asilo, permesso di
soggiorno e documento di viaggio).
1. La Commissione centrale rilascia alla persona alla
quale riconosce il diritto di asilo un apposito certificato,
con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo
3, comma 7. Il certificato è consegnato all'interessato, per
il tramite della questura, in allegato alla copia della
decisione.
2. Lo straniero cui sia stato riconosciuto il diritto di
asilo può richiedere al questore della provincia in cui dimora
un permesso di soggiorno per asilo avente la validità di
cinque anni, che deve recare espressa menzione del
riconoscimento del diritto di asilo con indicazione degli
estremi della decisione adottata dalla Commissione
centrale.
3. Al rifugiato il questore rilascia, a richiesta e previa
esibizione del certificato di riconoscimento del diritto di
asilo e del permesso di soggiorno in corso di validità, un
documento di viaggio della durata di cinque anni, rinnovabile
fino alla scadenza del permesso di soggiorno medesimo. Le
caratteristiche e la validità del documento di viaggio per
rifugiati sono disciplinate dal regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7, in conformità alle convenzioni
internazionali a cui l'Italia aderisce.
4. Il riconoscimento del diritto di asilo in favore del
nucleo familiare comporta il rilascio di un certificato di
riconoscimento del diritto di asilo, di un permesso di
soggiorno e di un documento di viaggio a ciascuno dei suoi
componenti, salvo che per i minori segnalati sui documenti dei
genitori.
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