| (Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di
soggiorno).
1. Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento
della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del
diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le
disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
2. La Commissione centrale, qualora accerti che non
sussistono più le condizioni che hanno determinato il
riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano
le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di
Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà
immediata comunicazione alla competente questura, che notifica
la decisione all'interessato.
3. Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente
revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello
straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine
pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi
abbia espressamente rinunciato. Il permesso di soggiorno è
altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno
successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la
notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la
estinzione del diritto di asilo.
4. A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione
del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di
soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a
soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i
presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di
ingresso e soggiorno di stranieri in Italia. In tal caso il
questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso
di soggiorno o la carta di soggiorno.
5. Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei
presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è
ammesso ricorso al tribunale del luogo in cui il rifugiato
ha eletto domicilio. Il ricorso deve essere notificato entro
trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.
6. Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si
osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10. Il
permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai
sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo
svolgimento di attività lavorativa o di studio.
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7. Qualora lo straniero presenti alla questura una
dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale
diritto viene meno automaticamente, senza necessità di
espressa pronuncia della Commissione centrale.
8. Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con
organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre
programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano
più titolari del diritto di asilo.
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