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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194781
ALA0871-0115
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.115 (che inizia a pag.80 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 13) ARTICOLO 13 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 13.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Estinzione del diritto di asilo e revoca del permesso di
                         soggiorno).
     1.  Nei procedimenti di verifica ovvero di accertamento
  della permanenza delle condizioni per il riconoscimento del
  diritto di asilo, si osservano, in quanto applicabili, le
  disposizioni previste dagli articoli 7, 8 e 10.
     2.  La Commissione centrale, qualora accerti che non
  sussistono più le condizioni che hanno determinato il
  riconoscimento del diritto di asilo ovvero qualora ricorrano
  le condizioni previste dall'articolo 1 della Convenzione di
  Ginevra, dichiara la estinzione del diritto di asilo e ne dà
  immediata comunicazione alla competente questura, che notifica
  la decisione all'interessato.
     3.  Il permesso di soggiorno per asilo è immediatamente
  revocato dal questore competente nel caso di espulsione dello
  straniero dal territorio nazionale per motivi di ordine
  pubblico o di sicurezza dello Stato o qualora l'interessato vi
  abbia espressamente rinunciato.  Il permesso di soggiorno è
  altresì revocato, con decorrenza dal trentesimo giorno
  successivo alla data in cui l'interessato ha ricevuto la
  notifica della decisione, qualora sia divenuta definitiva la
  estinzione del diritto di asilo.
     4.  A seguito dell'accertamento in ordine alla estinzione
  del diritto di asilo e della revoca del relativo permesso di
  soggiorno, lo straniero può richiedere di continuare a
  soggiornare nel territorio nazionale, purchè ne sussistano i
  presupposti in base alle disposizioni vigenti in materia di
  ingresso e soggiorno di stranieri in Italia.  In tal caso il
  questore rilascia all'interessato il corrispondente permesso
  di soggiorno o la carta di soggiorno.
     5.  Contro la decisione che accerta l'insussistenza dei
  presupposti per continuare a godere del diritto di asilo è
  ammesso ricorso al tribunale  del luogo in cui il rifugiato
  ha eletto domicilio.  Il ricorso deve essere notificato entro
  trenta giorni dalla notifica della decisione negativa.
     6.  Per i ricorsi giurisdizionali di cui al comma 5 si
  osservano le disposizioni dettate dall'articolo 10.  Il
  permesso di soggiorno concesso per motivi di giustizia, ai
  sensi del predetto articolo 10, consente al ricorrente lo
  svolgimento di attività lavorativa o di studio.
 
                              Pag. 81
 
     7.  Qualora lo straniero presenti alla questura una
  dichiarazione di espressa rinuncia al diritto di asilo, tale
  diritto viene meno automaticamente, senza necessità di
  espressa pronuncia della Commissione centrale.
     8.  Il Ministero dell'interno, in collaborazione con l'Alto
  Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati o con
  organizzazioni umanitarie specializzate, può predisporre
  programmi di rientro in patria degli stranieri che non siano
  più titolari del diritto di asilo.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0115 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0080 RIGINIZ=027 PAGFIN=0081 RIGFIN=010 UPAG=NO PAGEIN=80 PAGEFIN=81 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0115 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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