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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194784
ALA0871-0118
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.118 (che inizia a pag.81 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
...(A.C. 5381 - sezione 14) ...ARTICOLO 14 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Misure di carattere assistenziale in favore dei
                     richiedenti asilo).
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio
  decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso
  cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior
  numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti
  di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove
  assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i
  suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame
  di cui all'articolo 6.  I suddetti punti di accoglienza
  dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere
  strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli
  altri immigrati.  Con lo stesso decreto sono stabilite le
  modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei
  locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non
  risultino già disponibili o non sia possibile riadattare
  locali già esistenti.
     2.  Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il
  richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed
  ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal
  Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero
  dell'interno, ancorchè
 
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  continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la
  permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura
  si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo
  adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito
  di idonei servizi igienico-sanitari.  Salvo il caso di nuclei
  familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi
  disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo.  Il
  richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere
  a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione
  telefonica in Italia ed una all'estero.  Per le predette
  attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di
  informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di
  pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
  frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11,  comma 5,
  del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  In caso di
  presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti
  impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il
  pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il
  richiedente asilo nella stessa questura o in locali
  appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può
  essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui
  all'articolo 40,  comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
  1998, n. 286,  con oneri a carico dello Stato e fatto salvo
  quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.
     3.  Nei casi eccezionali previsti dal comma 13
  dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi
  interventi di assistenza possono, durante la fase del
  pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30
  ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
  n.563, e delle relative disposizioni di attuazione.
     4.  Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la
  propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a
  fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata.
  Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza
  è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte
  del comune.  L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un
  periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di
  riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo
  necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
     5.  Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine
  di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3,
  può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o
  organismi internazionali umanitari dotati di idonee
  strutture.
     6.  Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese
  da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri
  per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette.
  Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per
  l'ammontare giornaliero  pro capite  determinato con il
  regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del
  richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello
  stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi
  dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del
  medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
     7.  Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
  richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le
  prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario
  nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0118 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0081 RIGINIZ=041 PAGFIN=0082 RIGFIN=059 UPAG=NO PAGEIN=81 PAGEFIN=82 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0118 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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