| (Misure di carattere assistenziale in favore dei
richiedenti asilo).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Ministro dell'interno, con proprio
decreto, individua i posti di frontiera e le questure presso
cui è stato registrato, negli ultimi tre anni, il maggior
numero di richieste di asilo e dispone l'istituzione di punti
di accoglienza provvisori opportunamente sorvegliati ove
assistere, ai sensi del comma 2, il richiedente asilo ed i
suoi familiari nei due giorni nei quali si svolge il pre-esame
di cui all'articolo 6. I suddetti punti di accoglienza
dovranno essere organizzati in modo tale da prevedere
strutture di ospitalità separate per i richiedenti asilo e gli
altri immigrati. Con lo stesso decreto sono stabilite le
modalità per l'acquisizione, anche a titolo oneroso, di idonei
locali da utilizzare per detta accoglienza, qualora non
risultino già disponibili o non sia possibile riadattare
locali già esistenti.
2. Durante la fase di pre-esame di cui all'articolo 6, il
richiedente asilo deve ricevere le cure ambulatoriali ed
ospedaliere urgenti o comunque essenziali, erogate dal
Servizio sanitario nazionale con oneri a carico del Ministero
dell'interno, ancorchè
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continuative, per malattia ed infortunio, il vitto e, se la
permanenza presso il posto di frontiera o presso la questura
si protrae per più di dodici ore, la disponibilità di un luogo
adeguatamente attrezzato e sorvegliato per il riposo, fornito
di idonei servizi igienico-sanitari. Salvo il caso di nuclei
familiari, per le donne ed i minori debbono essere resi
disponibili, se possibile, distinti locali per il riposo. Il
richiedente asilo ha inoltre diritto di effettuare, con onere
a carico del Ministero dell'interno, una comunicazione
telefonica in Italia ed una all'estero. Per le predette
attività di assistenza nonchè per quelle di sostegno e di
informazione garantite ai richiedenti asilo nella fase di
pre-esame si applicano, se la domanda di asilo è presentata in
frontiera, le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di
presentazione dell'istanza in questura e qualora risulti
impossibile, durante i due giorni in cui si svolge il
pre-esame, alloggiare ed assistere adeguatamente il
richiedente asilo nella stessa questura o in locali
appositamente predisposti ai sensi del comma 1, lo stesso può
essere accompagnato nel centro di accoglienza di cui
all'articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286, con oneri a carico dello Stato e fatto salvo
quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 6.
3. Nei casi eccezionali previsti dal comma 13
dell'articolo 6 le misure di accoglienza e i relativi
interventi di assistenza possono, durante la fase del
pre-esame, essere attuate ai sensi del decreto-legge 30
ottobre 1995, n.451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995,
n.563, e delle relative disposizioni di attuazione.
4. Il comune ove il richiedente asilo ha fissato la
propria residenza a norma dell'articolo 4, comma 5, è tenuto a
fornire, a richiesta, l'assistenza e l'accoglienza immediata.
Il successivo mantenimento del richiedente asilo in assistenza
è subordinato all'accertamento dello stato di bisogno da parte
del comune. L'assistenza e l'accoglienza sono garantite per un
periodo comunque non superiore alla durata del procedimento di
riconoscimento del diritto di asilo incluso il tempo
necessario per gli eventuali procedimenti giurisdizionali.
5. Il comune ove il richiedente ha fissato asilo, al fine
di garantire l'assistenza e l'accoglienza di cui al comma 3,
può stipulare convenzioni con associazioni di volontariato o
organismi internazionali umanitari dotati di idonee
strutture.
6. Il Ministero dell'interno rimborsa ai comuni le spese
da questi sostenute per l'accoglienza, ivi compresi gli oneri
per l'eventuale assistenza di minori in strutture protette.
Tale accoglienza deve includere l'alloggio e il vitto, per
l'ammontare giornaliero pro capite determinato con il
regolamento di cui all'articolo 16, comma 1, il trasporto del
richiedente con il mezzo più economico per l'audizione dello
stesso da parte della Commissione centrale, ai sensi
dell'articolo 7, comma 2, nonchè l'alloggio ed il vitto del
medesimo nella località ove si svolge l'audizione.
7. Agli stranieri titolari di permesso di soggiorno per
richiesta di asilo sono assicurate gratuitamente tutte le
prestazioni necessarie da parte del Servizio sanitario
nazionale, con oneri a carico del Ministero dell'interno.
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