| (Diritti del titolare del diritto di asilo).
Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai fini del ricongiungimento familiare e del rilascio
del permesso per motivi familiari di cui agli articoli 28, 29
e 30 del testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
straniero, approvato con decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, lo straniero per il quale è adottato il provvedimento
di impossibilità temporanea di rimpatrio o che sia stato
accolto sulla base di misure straordinarie di accoglienza
temporanea di cui all'articolo 20 di detto testo unico è
equiparato al rifugiato.
15. 1. Moroni.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente
periodo: Al fine di consentire l'effettiva attuazione del
ricongiungimento familiare ogni rappresentanza italiana
all'estero, anche quelle aventi sede in un Paese diverso da
quello di origine o di residenza familiare, è competente a
rilasciare il relativo visto di ingresso e, in mancanza di
altra documentazione prodotta dal familiare, provvede
d'ufficio, anche con il supporto dell'Alto Commissariato delle
Nazioni Unite per i rifugiati, agli accertamenti relativi alla
sua identità e ai legami di parentela con il rifugiato
soggiornante in Italia; nei casi in cui il familiare sia
sprovvisto di un documento di viaggio in corso di validità, la
rappresentanza italiana provvede d'ufficio a rilasciargli un
documento di viaggio idoneo a consentirgli il transito verso
l'Italia e l'ingresso nel territorio italiano.
15. 2. Moroni.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: senza
nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
15. 3. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma
4-bis, del Regolamento)
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