| (Misure di assistenza e di integrazione in favore dei
rifugiati).
1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi
dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un
regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di
assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio
nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il
finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura
degli enti locali e delle organizzazioni non governative di
protezione dei diritti civili ed umani e delle altre
associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
regolamento. Per l'attuazione di tali programmi sono
trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio
di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed
integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni
stessi.
2. Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un
contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo
massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato
con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa,
vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
3. I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il
regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o
mediante convenzioni
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con organizzazioni non governative di protezione dei diritti
civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei
rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi
di lingua italiana e di altri eventuali servizi di
assistenza.
4. Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento
del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età,
allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni
obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968,
n.482.
5. I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai
fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia
di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
6. Le prefetture dispongono contributi finanziari per il
rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie,
secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al
comma 1.
7. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
articolo sono a carico del bilancio del Ministero
dell'interno.
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