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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194789
ALA0871-0123
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.123 (che inizia a pag.84 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
(A.C. 5381 - sezione 16) ARTICOLO 16 DEL PROGETTO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 16.
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
  (Misure di assistenza e di integrazione in favore dei
                         rifugiati).
     1.  Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore
  della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri
  adotta, di concerto con i Ministri competenti, ai sensi
  dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, un
  regolamento inteso a definire i programmi di accoglienza, di
  assistenza, di integrazione e, se necessario, di rimpatrio
  nonchè le norme occorrenti per il coordinamento ed il
  finanziamento degli interventi a favore dei rifugiati, a cura
  degli enti locali e delle organizzazioni non governative di
  protezione dei diritti civili ed umani e delle altre
  associazioni che rispondono ai criteri indicati nello stesso
  regolamento.  Per l'attuazione di tali programmi sono
  trasferite ai comuni apposite risorse finanziarie in
  proporzione al numero dei rifugiati residenti nel territorio
  di competenza, quale contributo alle attività di assistenza ed
  integrazione dei rifugiati poste in essere dai comuni
  stessi.
     2.  Ai rifugiati in stato di bisogno i comuni erogano un
  contributo giornaliero di prima assistenza per un periodo
  massimo di centottanta giorni, il cui importo è determinato
  con il regolamento di cui al comma 1, ovvero, in alternativa,
  vitto e alloggio in strutture di accoglienza.
     3.  I comuni, sulla base dei criteri stabiliti con il
  regolamento di cui al comma 1, definiscono, in via diretta o
  mediante convenzioni
 
                              Pag. 85
 
  con organizzazioni non governative di protezione dei diritti
  civili ed umani, progetti di integrazione lavorativa dei
  rifugiati, volti a favorire il raggiungimento
  dell'autosufficienza economica nonchè l'attivazione di corsi
  di lingua italiana e di altri eventuali servizi di
  assistenza.
     4.  Qualora il rifugiato abbia ottenuto il riconoscimento
  del diritto di asilo dopo aver compiuto cinquanta anni di età,
  allo stesso si applicano, ai soli fini delle assunzioni
  obbligatorie, le disposizioni della legge 2 aprile 1968,
  n.482.
     5.  I rifugiati sono assimilati ai profughi italiani ai
  fini dell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia
  di riserva di alloggi di edilizia economica e popolare.
     6.  Le prefetture dispongono contributi finanziari per il
  rimpatrio volontario dei rifugiati e delle loro famiglie,
  secondo le modalità individuate con il regolamento di cui al
  comma 1.
     7.  Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente
  articolo sono a carico del bilancio del Ministero
  dell'interno.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0123 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0084 RIGINIZ=039 PAGFIN=0085 RIGFIN=022 UPAG=NO PAGEIN=84 PAGEFIN=85 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0123 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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