| (Misure di assistenza e di integrazione in favore dei
rifugiati).
Al comma 2, sostituire le parole: i comuni erogano
con le seguenti: il Ministero dell'interno eroga.
16. 1. Lembo, Landi.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la parola:
statale.
16. 2. Lembo, Landi.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16- bis (Misure di protezione della vita e
dell'incolumità personale dell'asilante) - 1. Il questore
adotta, con il concorso delle forze di polizia, efficaci
misure di prevenzione, sorveglianza e protezione di un
richiedente asilo o di un rifugiato e dei loro familiari
presenti in Italia, qualora, anche per effetto della domanda
di asilo presentata o dell'avvenuto riconoscimento del diritto
di asilo, la vita o l'incolumità personale di costoro sia
effettivamente in pericolo in Italia sulla base di minacce
concrete ed attuali provenienti da qualunque parte.
16. 01. Moroni.
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