| (Disposizioni transitorie).
1. L'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n.39, il decreto del Presidente della
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Repubblica 15 maggio 1990, n.136, il decreto del Ministro
dell'interno 24 luglio 1990, n.237, ed ogni altra disposizione
incompatibile con la presente legge sono abrogati a decorrere
dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui
all'articolo 3, comma 7.
2. I procedimenti amministrativi per l'esame della domanda
di asilo instaurati alla data di entrata in vigore della
presente legge rimangono disciplinati dalle norme vigenti
anteriormente a tale data sempre che si tratti di norme più
favorevoli al richiedente.
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