| (Disposizioni transitorie).
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1- bis. All'articolo 10 comma 3 del decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono premesse le parole:
"Salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di
diritto di asilo".
17. 5. Saraceni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6,
comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture
di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a
partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione
del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale
data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla
Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39.
* 17. 2. Moroni.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Le procedure di pre-esame di cui all'articolo 6,
comma 1, nonché l'avvio dei richiedenti asilo alle strutture
di cui al comma 11 del medesimo articolo 6 avranno luogo a
partire dal centoottantesimo giorno seguente all'approvazione
del regolamento di cui al comma 7 dell'articolo 3. Fino a tale
data i richiedenti asilo saranno inviati direttamente alla
Commissione centrale con procedure analoghe a quelle previste
dall'articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990,
n. 39.
* 17. 3. Manzione, Scoca.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai sensi
dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le modalità per
l'effettiva entrata in funzione dei punti di accoglienza
provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati ad ospitare
i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame. Fino alla
data di entrata in funzione di tali punti di accoglienza non
si fa luogo al pre-esame delle domande di asilo e ogni domanda
di asilo è inoltrata alla Commissione centrale dalle
competenti questure secondo la medesima procedura prevista
prima della data di entrata in vigore della presente legge per
le domande di riconoscimento dello status di rifugiato.
** 17. 1. Moroni.
(Approvato)
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
3. Il decreto del Ministro dell'interno, emanato ai
sensi dell'articolo 14, comma 1, indica i termini e le
modalità per l'effettiva entrata in funzione dei punti di
accoglienza provvisori, opportunamente sorvegliati, destinati
ad ospitare i richiedenti asilo durante la fase del pre-esame.
Fino alla data di entrata in funzione di tali
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punti di accoglienza non si fa luogo al pre-esame delle
domande di asilo e ogni domanda di asilo è inoltrata alla
Commissione centrale dalle competenti Questure secondo la
medesima procedura prevista prima della data di entrata in
vigore della presente legge per le domande di riconoscimento
dello status di rifugiato.
** 17. 4. Nardini, Pisapia.
(Approvato)
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