| Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
Art. 18.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, pari a lire 27.125 milioni annui per l'anno 2001 e lire
29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'interno.
2. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.
18. 2. La Commissione.
(Approvato)
(Disposizioni finanziarie).
Al comma 1, premettere il seguente:
"01. All'attuazione della presente legge si provvede entro
i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio
appositamente stanziate a seguito delle variazioni
compensative di cui al comma 2 del presente articolo."
18. 1. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis,
del Regolamento)
Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 19. - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro
il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le
disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per
realizzare pienamente i principi della presente legge o per
assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo
di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e
ritiro dello status di rifugiato.
2. Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di
deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei
termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per
l'acquisizione del parere
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delle Commissioni competenti per materia, che devono
esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine
il parere si intende acquisito.
18. 01. Moroni.
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