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Testi integrali degli Atti Parlamentari della XIII Legislatura

Documento


194796
ALA0871-0130
Allegato A n. 871 del 6 marzo 2001 (ALA13-871)
(suddiviso in 136 Unità Documento)
Unità Documento n.130 (che inizia a pag.87 dello stampato)
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018. TESTIASS
...C5381; C3439, C5463, C5480, C6018.
...(A.C. 5381 - sezione 18) EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 18 DEL PROGETTO DI LEGGE
ART. 18
ZZALA ZZRES ZZALA060301 ZZALA010306 ZZALA000301 ZZALA000001 ZZALA871 ZZ13 ZZTX
     Sostituire l'articolo 18 con il seguente:
                           Art. 18.
     1.  All'onere derivante dall'attuazione della presente
  legge, pari a lire 27.125 milioni annui per l'anno 2001 e lire
  29.000 milioni a decorrere dall'anno 2002, si provvede
  mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
  ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito
  dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
  speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro,
  del bilancio e della programmazione economica, per l'anno
  2001, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al
  Ministero dell'interno.
     2.  Il Ministero del tesoro, del bilancio e della
  programmazione economica è autorizzato ad apportare, con
  propri decreti le corrispondenti variazioni di bilancio.
  18. 2.  La Commissione.
                                                (Approvato)
                 (Disposizioni finanziarie).
     Al comma 1, premettere il seguente:
     "01.  All'attuazione della presente legge si provvede entro
  i limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio
  appositamente stanziate a seguito delle variazioni
  compensative di cui al comma 2 del presente articolo."
  18. 1.  (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis,
  del Regolamento)
     Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
     Art. 19. - 1.  Il Governo è delegato ad emanare, entro
  il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della
  presente legge, uno o più decreti legislativi recanti le
  disposizioni correttive che si dimostrino necessarie per
  realizzare pienamente i principi della presente legge o per
  assicurarne la migliore attuazione anche in vista del processo
  di armonizzazione comunitaria in materia di concessione e
  ritiro dello  status  di rifugiato.
     2.  Gli schemi di decreto legislativo, a seguito di
  deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono
  trasmessi, almeno sessanta giorni prima della scadenza dei
  termini indicati ai commi 1 e 2, al Parlamento per
  l'acquisizione del parere
 
                              Pag. 88
 
  delle Commissioni competenti per materia, che devono
  esprimersi entro quarantacinque giorni; trascorso tale termine
  il parere si intende acquisito.
  18. 01.  Moroni.
 
DATA=010306 FASCID=ALA13-871 TIPOSTA=ALA LEGISL=13 NCOMM= SEDE= NSTA=0871 TOTPAG=0094 TOTDOC=0136 NDOC=0130 TIPDOC=P DOCTIT=0087 COMM= TX PAGINIZ=0087 RIGINIZ=022 PAGFIN=0088 RIGFIN=005 UPAG=NO PAGEIN=87 PAGEFIN=88 SORTRES=0103065 SORTDDL= FASCIDC=13ALA 00871 SORTNAV=5³103062 00871 300000 ZZALA871 NDOC0130 TIPDOCP DOCTIT0087 NDOC0087



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